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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 13
- Sostituzione del Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Capo II
Regime di autorizzazione e di accreditamento
Sezione I
Autorizzazione al funzionamento
Art. 27
Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento
1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.
2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
Art. 28
Procedimento di autorizzazione
1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, verifica:
a) il progetto educativo;
b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
e) i requisiti soggettivi dell’educatore.
4. L’autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all’articolo 29;
c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
Art. 29
Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al
comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all’anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.
2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l’infanzia nell’ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell’autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l’infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Sezione II
Accreditamento
Art. 30
Requisiti per l'accreditamento
1. I servizi educativi per l’infanzia per i quali è richiesto l’accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l’accreditamento assicurano altresì:
a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all’interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
c) l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
d) l’ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
e) l’esistenza di posti riservati per le emergenze.
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
4. I comuni territorialmente competenti assicurano un’idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.
5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all’accreditamento.
6. L’accreditamento è requisito necessario per l’accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.
Art. 31
Disciplina dell’accreditamento
1. L’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.
2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l’autorizzazione al funzionamento contestualmente all’accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.
4. L’accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall’articolo 30 comma 2.
5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.
7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:
a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
c) le modalità di accesso ai servizi;
d) il sistema tariffario;
e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.
Sezione III
Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 32
Vigilanza e controllo dei comuni
1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l’infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell’autorizzazione e dell’accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l’autorizzazione o per l’accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l’adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l’attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell’accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell’autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.
Sezione IV
Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
Art. 33
Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti
pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell’immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell’immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.
”.

Note del Redattore:

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lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.