Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 11
- Sostituzione della Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003è sostituita dalla seguente:
“
Sezione V
Nido domiciliare
Art. 25
Caratteristiche generali
1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l’abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l’educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l’orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell’abitazione.
3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.
4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.
5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.
Art. 26
Titoli per l’esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.