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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 11
- Sostituzione della Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003è sostituita dalla seguente:
Sezione V
Nido domiciliare
Art. 25
Caratteristiche generali
1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l’abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l’educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l’orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell’abitazione.
3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.
4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.
5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.
Art. 26
Titoli per l’esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.