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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R/2003 ( Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Classificazione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
1) centro dei bambini e dei genitori;
2) centro gioco educativo;
3) nido domiciliare;
c) nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.