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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la quale prevede all’articolo 66, comma 1, lett. e) l’adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento per la disciplina dei sistemi telematici di acquisto di cui alla Sezione II del Capo VI della legge;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1/10/2009;


Visti il parere di cui all’articolo 16 del regolamento della Giunta regionale 18 maggio 2009, n.1;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 980;


Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 26 novembre 2009;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;


Visto l’ultimo parere della Direzione Generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1190;


Considerato quanto segue:


1. che al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nell’attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto e dall’altra all’introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto e-procurement pubblico;


2. che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di “denaro” derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;


3. che il Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel recepire la direttiva comunitaria 18/2004, ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici nella gestione delle procedure gare al fine, sempre, di migliorare la trasparenza e raggiungere una maggiore efficienza negli acquisti pubblici;


4. che in Italia con il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l’espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;


5. che la Regione Toscana ha adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi) un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi che ricomprende le procedure di gara effettuate con modalità telematica e gli acquisti sul mercato elettronico;


6. che con la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 ( Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la Regione, al fine di favorire, nelle procedure contrattuali, i processi di semplificazione e efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché i principi di trasparenza e concorrenza, si è assunta il compito di promuovere ed incentivare la diffusione e l’utilizzo tra le amministrazioni dei sistemi e degli strumenti telematici di acquisto che prevedono l'effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica e l'acquisto sul mercato elettronico;


7. che la legge regionale, prevede, a tal fine per l’effettuazione delle procedure di gara, l’utilizzo di un sistema telematico realizzato dalla Regione e messo a disposizioni delle amministrazioni del territorio e la costituzione del mercato elettronico della Toscana sul quale possono essere effettuati acquisti di forniture e servizi da parte delle amministrazioni;


8. che la Regione ha realizzato il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzato dalla stessa e dalle amministrazioni del territorio per l’effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica, in relazione al quale occorre dettare norme di natura organizzativa per le amministrazioni che lo utilizzano relativamente allo svolgimento delle procedure ed ai rapporti con il gestore del sistema, norme già previste dal regolamento approvato con il d.p.g.r. 3/R/2003;


9. che, al fine della costituzione del mercato elettronico della Toscana (MET) e della realizzazione del sistema a rete di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato “legge finanziaria 2007”) la Regione Toscana ha individuato, in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip, le modalità per la realizzazione del MET;


10. che a seguito delle disposizioni contenute nel presente regolamento si prevede in un ottica di semplificazione e riordino normativo l’abrogazione delle disposizioni già contenute nel precedente regolamento 3/R del 2003.


E’ approvato il presente regolamento

TITOLO I
- Disposizioni generali
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Ambito di applicazione (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 47 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), nonché la costituzione ed il funzionamento, in attuazione dell’articolo 66, comma 1, lett. e), della medesima normativa, del mercato elettronico della Toscana.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) relativamente al Titolo I Capo I e al Titolo II Capo II a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 , fatta eccezione per la disposizione dell’articolo 18, comma 2;
b) relativamente alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 che utilizzano il sistema telematico di cui all’articolo 5.
Art. 2
- Principi (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di cui all’articolo 1 e la costituzione del mercato elettronico della Toscana avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento ed economicità, nonché delle disposizioni di recepimento della normativa vigente sulla firma elettronica e sulla documentazione amministrativa.
Art. 3
- Promozione dei sistemi telematici (Articolo 46 l.r. 38/2007 )
1. La Regione, al fine di promuovere presso le imprese la conoscenza e la partecipazione alle procedure di gara in modalità telematica, nonché la presenza delle stesse sul mercato elettronico della Toscana, può concludere accordi con le associazioni di categoria finalizzati alla realizzazione di azioni sul territorio, anche attraverso appositi sportelli dedicati alla formazione ed al supporto alle imprese toscane.
Art. 4
- Definizioni (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) procedure di gara: le procedure aperte, ristrette e negoziate, i sistemi dinamici d’acquisizione, gli accordi quadro di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e le procedure di affidamento dei contratti esclusi di cui all’articolo 27 dello stesso d.lgs. 163/2006; (1)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

b) modalità telematica: l’espletamento delle procedure di gara attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione;
c) mercato elettronico: l’insieme delle procedure che consentono all’amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati;
d) mercato elettronico della Toscana (MET): il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e realizzato e gestito da Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. e i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli standard di interoperabilità definiti nel presente regolamento;
e) sistemi elettronici e telematici di negoziazione: l’insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare l’affidamento di forniture, servizi e lavori attraverso l’utilizzo delle reti di telecomunicazione e delle procedure informatiche realizzate con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti archiviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure di scelta del contraente;
f) sistema: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
g) amministrazioni: i soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 ;
h) responsabile della procedura di gara: ogni soggetto abilitato nell’ambito delle amministrazioni aggiudicatrici ad impegnare l’amministrazione per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;
h1) unità ordinante: ogni soggetto abilitato dalle amministrazioni aggiudicatrici ad effettuare acquisti attraverso il ricorso al negozio elettronico e al mercato elettronico;
i) gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato incaricato della gestione del sistema telematico di negoziazione;
l) concorrente: l’operatore economico che può partecipare alle procedure di gara;
m) fornitore: l’operatore economico abilitato ad inserire nel mercato elettronico i cataloghi dei prodotti per i quali ha conseguito l’abilitazione;
n) sito: il punto di presenza sulle reti telematiche dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari per gli acquisti telematici;
n bis) registrazione: la procedura con cui l’operatore economico inserisce i propri dati identificativi nel sistema e a seguito della quale vengono associati all’operatore economico i codici di accesso necessari per l’identificazione; (2)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

o) identificazione: la procedura che consente l’accesso sicuro al sistema telematico di negoziazione mediante l’utilizzo dei codici di accesso;(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

p) indirizzario: l’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico di cui all’articolo 5;(3)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 1.

q) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici ;
r) negozio elettronico: lo spazio, nell’ambito del sito, dedicato alla pubblicazione dei contratti stipulati dalla Regione, quale centrale di committenza ai sensi della l.r. 38/2007 , e alla gestione delle adesioni da parte delle amministrazioni.
s) popolamento del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): l’attività di registrazione di imprese e prodotti nel mercato elettronico volta ad aumentare la numerosità dei soggetti presenti.
TITOLO II
- Procedure telematiche di acquisto
CAPO I
- Procedure di gara svolte in modalità telematica
Art. 5
- Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47 della l.r. 38/2007 , predispone il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START.
2. La Regione e le amministrazioni di cui all’articolo 2, lettere a) e c) della l.r. 38/2007 , per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, utilizzano START, anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, lettere b), d) ed e) della l.r. 38/2007 , per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, possono utilizzare START anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.
Art. 6
- Gestore del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il gestore del sistema assicura il funzionamento delle procedure telematiche e gestisce i servizi di conduzione tecnica, assumendone la relativa responsabilità.
2. Il gestore del sistema, ove sia un soggetto esterno all’amministrazione, è individuato con le procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Il gestore deve stipulare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati all’amministrazione o a terzi nell’espletamento della sua attività, nonché per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell’amministrazione, cura gli adempimenti di competenza della medesima, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei processi informatici.
Art. 7
- Sito informatico (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Per l’accesso a START è istituito un apposito sito internet.
2. Al fine di rendere conoscibili agli operatori economici le amministrazioni che utilizzano sistemi telematici di acquisto è istituita un’apposita pagina attraverso la quale è possibile l’accesso diretto ai sistemi da parte delle amministrazioni. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 2.

3. Le istanze delle (5)

Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 2.

amministrazioni presenti sul sistema contengono la documentazione relativa alle gare e le funzionalità necessarie per l’espletamento delle procedure di gara in modalità telematica.
Art. 8
- Norme tecniche di funzionamento del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Le procedure di gara svolte con modalità telematica sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme tecniche di funzionamento del sistema, adottate con decreto del dirigente responsabile della struttura competente in materia. (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 3.

3. Le norme tecniche di funzionamento del sistema costituiscono parte integrante della documentazione di gara.
Art. 9
- Interoperabilità del sistema START (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Al fine di razionalizzare e semplificare le attività amministrative relative alle procedure contrattuali, la Regione definisce i criteri e predispone l’infrastruttura tecnologica per l’integrazione e l’interoperabilità del sistema START con gli altri sistemi informativi delle amministrazioni.
Art. 10
- Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (articolo 47 l.r. 38/2007)(9)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 4.

1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati dai concorrenti di norma con modalità telematica attraverso il sistema START e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario, per la determinazione e l’esecuzione della prestazione può essere fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.
2. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti sono tenuti a utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro della documentazione di gara.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni telematiche di documenti fra il concorrente e l’amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse in una apposita sezione del sistema all’interno dell’area ad accesso riservato, con le modalità definite nelle norme tecniche di funzionamento di cui all’articolo 8. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto. L’amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
5. Le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 5 del d.lgs. 163/2006 sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente.
6. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell’ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all’utente sulla base della procedura di identificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o) e si intendono compiute nell’orario e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema telematico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.
Art. 11
-Principi organizzativi (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal Sito esternod.lgs. 196/2003 .
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita, in conformità delle disposizioni vigenti, tramite interrogazioni della banca dati del sistema che contiene la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura ed estrazione di copia della stessa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall’amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
3. E’ altresì consentita l’interrogazione delle registrazioni di sistema delle attività compiute dai concorrenti in fase di partecipazione alla negoziazione.
4. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, lettere a) e c) della l.r. 38/2007 applicano anche la normativa regionale emanata in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 12
1. L’accesso all’area riservata del sistema è consentita solamente a seguito della procedura di identificazione.
Art. 13
1. L’indirizzario è costituito dall’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico e consente di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara svolte tramite il sistema telematico START per l’affidamento di forniture, servizi e lavori.
2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione nel sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.
3. Agli operatori economici registrati nel sistema, che hanno indicato le categorie merceologiche di proprio interesse, il sistema telematico invia una segnalazione in occasione dell’avvio di nuove procedure, mediante bando o avviso, per le medesime categorie.
Art. 14
- Negozio elettronico (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il negozio elettronico è lo spazio telematico sul sistema START riservato alle adesioni delle amministrazioni ai contratti stipulati dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 42 e 53 della l.r. 38/2007 e dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 43. della medesima normativa.
2. Il negozio elettronico riporta, per ciascun contratto in adesione, le seguenti informazioni:
a) la documentazione di gara;
b) la descrizione delle forniture e servizi oggetto del contratto;
c) le condizioni contrattuali;
d) i cataloghi dei prodotti e servizi ed il listino degli stessi;
e) le modalità di adesione al contratto.
Art. 15
- Banca dati controlli (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Sul sistema START è realizzata la banca dati dei controlli, prevista dall’articolo 21 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R
(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), alla quale possono accedere, previa identificazione, il dirigente responsabile del contratto ed il responsabile unico del procedimento delle amministrazioni di cui all’articolo 2, lettera a) della l.r. 38/2007 e del Consiglio regionale .
2. Il dirigente e il responsabile unico del procedimento, in relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e lavori effettuati, inseriscono nella banca di cui al comma 1 i seguenti dati:
a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati;
b) la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità;
c) l’indicazione dei certificati acquisiti;
d) l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l’accesso.
3. La banca dati, su esplicita richiesta, può essere condivisa con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza di cui al Sito esternod.lgs. 196/2003 .
Art. 16
- Accordi quadro (Articolo 46 l.r. 38/2007 )
1. La Regione, operando anche quale centrale di committenza, e le amministrazioni possono ricorrere per i propri acquisti di beni e servizi agli accordi quadro stipulati da CONSIP. Con manifestazione d’interesse vengono indicate, ove necessario, le specifiche della prestazione e l’importo presunto del fabbisogno.
2. Le amministrazioni possono altresì ricorrere per i propri acquisti di forniture e servizi, con le stesse modalità, agli accordi quadro stipulati dalla Regione.
Art. 17
- Sistemi dinamici di acquisizione (Articolo 46 l.r. 38/2007 )
1. Per l’effettuazione degli acquisti di forniture e servizi, la Regione e le amministrazioni possono ricorrere al sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 60 del d.lgs 163/2006 , dal Ministero dell’economia e delle finanze e da CONSIP.
2. Per l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione, la Regione può, sulla base di accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con CONSIP, effettuare attività di sperimentazione.
CAPO II
- Mercato Elettronico della Toscana
Art. 18
- Mercato elettronico della Toscana (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni possono avvalersi del mercato elettronico della Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione.
2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale possono effettuare acquisti diretti per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 7.

sulla base della consultazione dei cataloghi dei fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Art 19
- MEPA e strumenti di condivisione (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nel contesto della realizzazione del sistema a rete di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), la Regione, secondo modalità concordate con il Ministero dell’economia e delle finanze e con CONSIP, per quanto di competenza, può svolgere attività utili al “popolamento” del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenendo conto di specifiche esigenze di carattere locale, anche provenienti dalle amministrazioni, nell’ottica della realizzazione di azioni sinergiche nell’utilizzo del MEPA sul territorio regionale.
2. Sul portale del MEPA, secondo le modalità di cui al comma 1, può essere attivato un apposito spazio dedicato alla Regione Toscana ed accessibile alle Amministrazioni, anche al fine della semplificazione delle procedure di acquisto e dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 20
- Interoperabilità dei sistemi informatici (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nell’ambito del MET, i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni sono provvisti di modalità tecniche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l’interrogazione dei cataloghi e l’acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.
2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravi procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente .
Art. 21
- Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delleprocedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.
2. Più amministrazioni possono concorrere alle attività di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilità di ciascuno.
Art. 22
- Attività per abilitazione dei fornitori (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Le associazioni di categoria, sulla base di appositi accordi e secondo le modalità definite dalla Regione e da CONSIP, possono svolgere attività dirette a favorire la partecipazione degli operatori economici al MET, attraverso il supporto agli stessi nelle fasi di abilitazione, compilazione ed aggiornamento dei cataloghi, nelle fasi di pre-verifica formale del catalogo, negli adempimenti per la pubblicazione del medesimo e nelle ulteriori attività connesse.
Art. 23
- Verifica fornitori, prodotti e servizi (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a verificare l’idoneità, tecnica e giuridica, dei fornitori, nonché dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004 .
2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.
TITOLO III
- Disposizioni Finali
CAPO I
- Abrogazione
Art. 24
- Abrogazione
1. E’ abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

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