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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

TITOLO II
- Procedure telematiche di acquisto
CAPO I
- Procedure di gara svolte in modalità telematica
Art. 5
- Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47 della l.r. 38/2007 , predispone il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START.
2. La Regione e le amministrazioni di cui all’articolo 2, lettere a) e c) della l.r. 38/2007 , per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, utilizzano START, anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, lettere b), d) ed e) della l.r. 38/2007 , per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, possono utilizzare START anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.
Art. 6
- Gestore del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il gestore del sistema assicura il funzionamento delle procedure telematiche e gestisce i servizi di conduzione tecnica, assumendone la relativa responsabilità.
2. Il gestore del sistema, ove sia un soggetto esterno all’amministrazione, è individuato con le procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Il gestore deve stipulare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati all’amministrazione o a terzi nell’espletamento della sua attività, nonché per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell’amministrazione, cura gli adempimenti di competenza della medesima, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei processi informatici.
Art. 7
- Sito informatico (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Per l’accesso a START è istituito un apposito sito internet.
2. Al fine di rendere conoscibili agli operatori economici le amministrazioni che utilizzano sistemi telematici di acquisto è istituita un’apposita pagina attraverso la quale è possibile l’accesso diretto ai sistemi da parte delle amministrazioni. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 2.

3. Le istanze delle (5)

Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 2.

amministrazioni presenti sul sistema contengono la documentazione relativa alle gare e le funzionalità necessarie per l’espletamento delle procedure di gara in modalità telematica.
Art. 8
- Norme tecniche di funzionamento del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Le procedure di gara svolte con modalità telematica sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme tecniche di funzionamento del sistema, adottate con decreto del dirigente responsabile della struttura competente in materia. (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 3.

3. Le norme tecniche di funzionamento del sistema costituiscono parte integrante della documentazione di gara.
Art. 9
- Interoperabilità del sistema START (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Al fine di razionalizzare e semplificare le attività amministrative relative alle procedure contrattuali, la Regione definisce i criteri e predispone l’infrastruttura tecnologica per l’integrazione e l’interoperabilità del sistema START con gli altri sistemi informativi delle amministrazioni.
Art. 10
- Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (articolo 47 l.r. 38/2007)(9)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 4.

1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati dai concorrenti di norma con modalità telematica attraverso il sistema START e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario, per la determinazione e l’esecuzione della prestazione può essere fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.
2. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti sono tenuti a utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro della documentazione di gara.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni telematiche di documenti fra il concorrente e l’amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse in una apposita sezione del sistema all’interno dell’area ad accesso riservato, con le modalità definite nelle norme tecniche di funzionamento di cui all’articolo 8. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto. L’amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
5. Le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 5 del d.lgs. 163/2006 sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente.
6. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell’ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all’utente sulla base della procedura di identificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o) e si intendono compiute nell’orario e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema telematico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.
Art. 11
-Principi organizzativi (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal Sito esternod.lgs. 196/2003 .
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita, in conformità delle disposizioni vigenti, tramite interrogazioni della banca dati del sistema che contiene la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura ed estrazione di copia della stessa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall’amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
3. E’ altresì consentita l’interrogazione delle registrazioni di sistema delle attività compiute dai concorrenti in fase di partecipazione alla negoziazione.
4. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, lettere a) e c) della l.r. 38/2007 applicano anche la normativa regionale emanata in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 12
1. L’accesso all’area riservata del sistema è consentita solamente a seguito della procedura di identificazione.
Art. 13
1. L’indirizzario è costituito dall’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico e consente di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara svolte tramite il sistema telematico START per l’affidamento di forniture, servizi e lavori.
2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione nel sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.
3. Agli operatori economici registrati nel sistema, che hanno indicato le categorie merceologiche di proprio interesse, il sistema telematico invia una segnalazione in occasione dell’avvio di nuove procedure, mediante bando o avviso, per le medesime categorie.
Art. 14
- Negozio elettronico (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Il negozio elettronico è lo spazio telematico sul sistema START riservato alle adesioni delle amministrazioni ai contratti stipulati dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 42 e 53 della l.r. 38/2007 e dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 43. della medesima normativa.
2. Il negozio elettronico riporta, per ciascun contratto in adesione, le seguenti informazioni:
a) la documentazione di gara;
b) la descrizione delle forniture e servizi oggetto del contratto;
c) le condizioni contrattuali;
d) i cataloghi dei prodotti e servizi ed il listino degli stessi;
e) le modalità di adesione al contratto.
Art. 15
- Banca dati controlli (Articolo 47 l.r. 38/2007 )
1. Sul sistema START è realizzata la banca dati dei controlli, prevista dall’articolo 21 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R
(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), alla quale possono accedere, previa identificazione, il dirigente responsabile del contratto ed il responsabile unico del procedimento delle amministrazioni di cui all’articolo 2, lettera a) della l.r. 38/2007 e del Consiglio regionale .
2. Il dirigente e il responsabile unico del procedimento, in relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e lavori effettuati, inseriscono nella banca di cui al comma 1 i seguenti dati:
a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati;
b) la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità;
c) l’indicazione dei certificati acquisiti;
d) l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l’accesso.
3. La banca dati, su esplicita richiesta, può essere condivisa con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza di cui al Sito esternod.lgs. 196/2003 .
Art. 16
- Accordi quadro (Articolo 46 l.r. 38/2007 )
1. La Regione, operando anche quale centrale di committenza, e le amministrazioni possono ricorrere per i propri acquisti di beni e servizi agli accordi quadro stipulati da CONSIP. Con manifestazione d’interesse vengono indicate, ove necessario, le specifiche della prestazione e l’importo presunto del fabbisogno.
2. Le amministrazioni possono altresì ricorrere per i propri acquisti di forniture e servizi, con le stesse modalità, agli accordi quadro stipulati dalla Regione.
Art. 17
- Sistemi dinamici di acquisizione (Articolo 46 l.r. 38/2007 )
1. Per l’effettuazione degli acquisti di forniture e servizi, la Regione e le amministrazioni possono ricorrere al sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 60 del d.lgs 163/2006 , dal Ministero dell’economia e delle finanze e da CONSIP.
2. Per l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione, la Regione può, sulla base di accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con CONSIP, effettuare attività di sperimentazione.
CAPO II
- Mercato Elettronico della Toscana
Art. 18
- Mercato elettronico della Toscana (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni possono avvalersi del mercato elettronico della Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione.
2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale possono effettuare acquisti diretti per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R, art. 7.

sulla base della consultazione dei cataloghi dei fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Art 19
- MEPA e strumenti di condivisione (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nel contesto della realizzazione del sistema a rete di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), la Regione, secondo modalità concordate con il Ministero dell’economia e delle finanze e con CONSIP, per quanto di competenza, può svolgere attività utili al “popolamento” del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenendo conto di specifiche esigenze di carattere locale, anche provenienti dalle amministrazioni, nell’ottica della realizzazione di azioni sinergiche nell’utilizzo del MEPA sul territorio regionale.
2. Sul portale del MEPA, secondo le modalità di cui al comma 1, può essere attivato un apposito spazio dedicato alla Regione Toscana ed accessibile alle Amministrazioni, anche al fine della semplificazione delle procedure di acquisto e dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 20
- Interoperabilità dei sistemi informatici (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Nell’ambito del MET, i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni sono provvisti di modalità tecniche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l’interrogazione dei cataloghi e l’acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.
2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravi procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente .
Art. 21
- Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delleprocedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.
2. Più amministrazioni possono concorrere alle attività di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilità di ciascuno.
Art. 22
- Attività per abilitazione dei fornitori (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Le associazioni di categoria, sulla base di appositi accordi e secondo le modalità definite dalla Regione e da CONSIP, possono svolgere attività dirette a favorire la partecipazione degli operatori economici al MET, attraverso il supporto agli stessi nelle fasi di abilitazione, compilazione ed aggiornamento dei cataloghi, nelle fasi di pre-verifica formale del catalogo, negli adempimenti per la pubblicazione del medesimo e nelle ulteriori attività connesse.
Art. 23
- Verifica fornitori, prodotti e servizi (Articolo 49 l.r. 38/2007 )
1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a verificare l’idoneità, tecnica e giuridica, dei fornitori, nonché dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalità di cui all’articolo 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004 .
2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.