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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) ed in particolare l’articolo 26;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 luglio 2009;


Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715;


Visto il parere della III commissione – Attività produttive - espresso nella seduta dell’8 settembre 2009;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858


considerato quanto segue:


1. per la realizzazione delle finalità della l.r. 53/2008 e per garantirne un’uniforme applicazione sul territorio è necessario stabilire modalità uniformi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l’iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane;


2. per assicurare il rispetto delle disposizioni della l.r. 53/2008 è necessario prevedere una disciplina specifica dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (CCIAA);


3. la ridefinizione della composizione, del ruolo e delle funzioni della commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT) risponde all’esigenza di trovare alla stessa nuova collocazione, soprattutto dopo l’eliminazione delle commissioni provinciali per l’artigianato;


4. per garantire l’applicazione delle disposizioni relative al maestro artigiano e per la determinazione del limite dimensionale delle imprese artigiane di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 53/2008 sono definiti in un elenco i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali;


5. al fine di garantire uniformità e trasparenza nell’attribuzione della qualifica di maestro artigiano sono definite le modalità e le procedure per il riconoscimento della qualifica;


6. per garantire l’applicazione delle disposizioni relative alla possibilità di accreditare i centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) sono definite le procedure per la presentazione delle richieste, le tipologie dei servizi erogabili ed è previsto un controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle attività dei CSI;


7. i termini di conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e per l’accreditamento dei CSI sono congrui, in riferimento alla complessità delle procedure previste dal regolamento;


si approva il presente regolamento

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).
CAPO II
- Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese
Art. 2
- Dichiarazione per l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese (2)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 2.

1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.
2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).
4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.
Art. 3
- Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane (3)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 3.

1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.
Art. 4
- Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (4)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 4.

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti
previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.
2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.
3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.
4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.
5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi.
Art. 4 bis
- Perdita del requisito di impresa artigiana(5)

Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 5.

1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.
CAPO III
- Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)
Art. 5
- Insediamento (articolo 12 l.r. 53/2008)
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vice presidente.
Art. 6
- Organizzazione (articolo 12 l.r. 53/2008)
1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:
a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;
b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;
c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;
d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione;
e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;
f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione.
2. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l' Unioncamere Toscana stessa.
3. Il personale assegnato all’ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione.
Art. 7
- Funzionamento (articolo 12 l.r. 53/2008)
1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti.
2. L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione.
3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
CAPO IV
- Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali
Art. 8
- Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008)
1. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, compreso l’abbigliamento su misura ed il restauro, sono quelli riconducibili ai codici ATECO riportati in allegato A, colonna 1, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Le attività individuate nell’elenco di cui all’allegato A, colonna 2, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2008.
CAPO V
- Maestro artigiano
Art. 9
- Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)
1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 6.

2. Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispone la modulistica per la presentazione delle domande.
3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre.
4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni, chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano.
Art. 10
- Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22, comma 2 l.r. 53/2008)
1. La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un’attività ricompresa nell’elenco di cui all’allegato A colonna 1.
1 bis. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale.(7)

Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 7.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati:
a) quanto all’anzianità professionale nella stessa attività:
1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;
2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale;
c) attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale.
CAPO VI
- Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Art. 11
- Modalità e termini per l’accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)
1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.
2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;
c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della l.r. 53/2008;
d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:
a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;
b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.
4. L'accreditamento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 53/2008.
5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.
Art. 12
- Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b) l.r. 53/2008)
1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all’offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:
a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;
b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l’innovazione tecnologica ed organizzativa;
c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;
d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;
e) marketing;
f) sicurezza e tutela dei fruitori;
g) tutela dell'ambiente;
h) igiene e sicurezza sul lavoro;
i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese;
j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.
2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.
Art. 13
- Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettera c) l.r. 53/2008)
1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Allegati:


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.