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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 3
- Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane (3)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 3.

1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.