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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) ed in particolare l’articolo 26;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 luglio 2009;


Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715;


Visto il parere della III commissione – Attività produttive - espresso nella seduta dell’8 settembre 2009;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858


considerato quanto segue:


1. per la realizzazione delle finalità della l.r. 53/2008 e per garantirne un’uniforme applicazione sul territorio è necessario stabilire modalità uniformi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l’iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane;


2. per assicurare il rispetto delle disposizioni della l.r. 53/2008 è necessario prevedere una disciplina specifica dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (CCIAA);


3. la ridefinizione della composizione, del ruolo e delle funzioni della commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT) risponde all’esigenza di trovare alla stessa nuova collocazione, soprattutto dopo l’eliminazione delle commissioni provinciali per l’artigianato;


4. per garantire l’applicazione delle disposizioni relative al maestro artigiano e per la determinazione del limite dimensionale delle imprese artigiane di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 53/2008 sono definiti in un elenco i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali;


5. al fine di garantire uniformità e trasparenza nell’attribuzione della qualifica di maestro artigiano sono definite le modalità e le procedure per il riconoscimento della qualifica;


6. per garantire l’applicazione delle disposizioni relative alla possibilità di accreditare i centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) sono definite le procedure per la presentazione delle richieste, le tipologie dei servizi erogabili ed è previsto un controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle attività dei CSI;


7. i termini di conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e per l’accreditamento dei CSI sono congrui, in riferimento alla complessità delle procedure previste dal regolamento;


si approva il presente regolamento


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.