Menù di navigazione

Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO VI
- Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Art. 11
- Modalità e termini per l’accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)
1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.
2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;
c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della l.r. 53/2008;
d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:
a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;
b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.
4. L'accreditamento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 53/2008.
5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.
Art. 12
- Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b) l.r. 53/2008)
1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all’offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:
a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;
b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l’innovazione tecnologica ed organizzativa;
c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;
d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;
e) marketing;
f) sicurezza e tutela dei fruitori;
g) tutela dell'ambiente;
h) igiene e sicurezza sul lavoro;
i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese;
j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.
2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.
Art. 13
- Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettera c) l.r. 53/2008)
1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.