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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO II
- Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese
Art. 2
- Dichiarazione per l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese (2)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 2.

1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.
2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).
4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.
Art. 3
- Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane (3)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 3.

1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.
Art. 4
- Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (4)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 4.

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti
previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.
2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.
3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.
4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.
5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi.
Art. 4 bis
- Perdita del requisito di impresa artigiana(5)

Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 5.

1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.