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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 9
- Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)
1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R, art. 6.

2. Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispone la modulistica per la presentazione delle domande.
3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre.
4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni, chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.