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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 11
- Modalità e termini per l’accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)
1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.
2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;
c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della l.r. 53/2008;
d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:
a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;
b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.
4. L'accreditamento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 53/2008.
5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.