Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 7
- Indennità e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e)
1. L'organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, può stabilire che sia attribuita al commissario una indennità, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 53/2001 . Se è stabilita, l'indennità è sempre forfetaria. L'atto di nomina può motivatamente rinviare la determinazione dell'indennità al momento della dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale.
2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell'indennità, l'indennità può essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando è prevista una durata dell'incarico superiore a sessanta giorni.
3. L'eventuale proroga dell'attività commissariale non comporta l'automatico adeguamento dell'indennità.
4. Se è stabilita l'indennità, questa può essere determinata rinviando alla misura, per l'intero o in percentuale, dell'indennità o del corrispettivo previsto per l'organo sostituito. Se l'organo sostituito percepisce una indennità o un corrispettivo, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo dell’organo sostituito, in effettivo godimento da parte di questo al momento della nomina del commissario, ovvero dallo stesso effettivamente percepito nell’anno precedente. A tal fine non è rilevante l'esercizio di tutti o di alcuni dei poteri dell'organo sostituito. Il limite massimo dell’indennità del commissario di cui al presente comma ha riguardo al tempo previsto di svolgimento del mandato commissariale e all’indennità o al corrispettivo in godimento o percepiti per uno stesso periodo dall’organo sostituto.
5. Se la sostituzione riguarda una pluralità di organi o organi collegiali, l'indennità non può essere superiore all'indennità o al corrispettivo più elevati, riferiti all'organo monocratico sostituito ovvero al componente dell'organo collegiale che percepisce l'indennità o il corrispettivo più elevati.
6. Le variazioni delle indennità o dei corrispettivi dell'organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l'automatico adeguamento dell'indennità del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. Tale adeguamento dell'indennità è consentito solo se espressamente stabilito nell'atto di nomina; in ogni caso, l'atto di nomina non può stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell'attività commissariale.
7. Quando il commissario è stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della l.r. 53/2001 , alla prosecuzione dell'attività commissariale, l'indennità può essere determinata, in misura forfetaria, anziché ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell'intervento o dell'opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa è assunta a riferimento la previsione del costo dell'intervento o dell'opera, indicata nella richiesta di commissariamento.
8. Se l'organo competente alla nomina ritiene di determinare l'indennità ai sensi del comma 7, l'indennità è calcolata secondo le seguenti percentuali:
a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell'otto per cento dell'importo;
b) per la parte dell'importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell'uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima.
9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere già avviati, il costo di riferimento è desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere già realizzati. In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue.
10. Quando l'organo sostituito non percepisce indennità o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l'indennità del commissario, se stabilita, è determinata in cifra fissa.
11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se è stabilita l'indennità, questa non può essere inferiore a 200,00 euro né superiore a 200.000,00 euro.
12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l'organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennità per l'incarico.
Note del Redattore: