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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 6
- Sospensione e revoca degli incarichi (art. 11)
1. L'organo competente alla nomina provvede alla sospensione dell'incarico di commissario, nei casi previsti dall’articolo 11 della l.r. 53/2001 , dando conto delle modalità di accertamento della temporanea impossibilità allo svolgimento del mandato commissariale.
2. Prima di procedere alla revoca per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale, è richiesta al commissario una memoria giustificativa, da trasmettere entro cinque giorni.
3. Nei casi di sospensione o di revoca dell'incarico, l'organo competente provvede contestualmente alla nomina di un sostituto.
4. Gli atti di sospensione e di revoca dei commissari, di competenza del Presidente della Giunta regionale, sono adottati su proposta dell’assessore competente per materia e predisposti dalla direzione generale competente per materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.