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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 12
- Disposizioni finali e transitorie
1. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell'atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla l.r. 53/2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 53/2001 .
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della l.r. 53/2001 .
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai commissari che risultano già nominati dal Presidente della Giunta regionale al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo. Sono fatti salvi gli atti già adottati ai sensi del regolamento approvato con d.p.g.r. n. 4/R del 2002 . La direzione generale della Presidenza predispone, ove occorra, i decreti di adeguamento delle attività commissariali in corso; trasmette altresì alle direzioni generali competenti per materia i fascicoli relativi alle istanze, alle diffide e alle attività commissariali in corso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.