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Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 1
- Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei commissari di propria competenza per le quali occorra la previa adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su proposta dell’assessore regionale competente per materia.
2. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente della Giunta regionale, è acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione (CTD).
3. La proposta di diffida o di preavviso indica:
a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario;
b) l'ente da diffidare o le amministrazioni interessate al preavviso;
c) in caso di diffida, l'inadempimento o le irregolarità riscontrati;
d) in caso di preavviso, le funzioni e le attività che devono essere esercitate, ovvero gli interventi o le opere che devono essere realizzati;
e) il termine entro il quale l'ente diffidato deve adempiere, ovvero il termine entro il quale le amministrazioni preavvisate devono dichiarare la disponibilità a provvedere autonomamente;
f) l’organo del comune, della provincia o della città metropolitana che ha assunto il potere sostitutivo sulla base di disposizioni che l’ente ha adottato per l’autonomo esercizio di detto potere, ovvero la mancata adozione delle disposizioni medesime;
g) le strutture della direzione generale che hanno accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'avvio del procedimento di nomina e a cui gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le proprie determinazioni.
4. In caso di diffida, alla proposta è allegata l'individuazione di uno o più soggetti che sono ritenuti in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali per la nomina a commissario. Detta individuazione può anche essere effettuata in un momento successivo, in occasione della conclusione del procedimento di nomina.
5. Gli atti di diffida e di preavviso, una volta adottati, sono comunicati alle direzioni generali interessate.
6. Decorsi i termini indicati nell'atto di diffida o di preavviso, la direzione generale competente per materia predispone gli atti conseguenti.
7. Si procede ai sensi del presente articolo anche nel caso previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della l. r. 53/2001 . Alla eventuale concessione dell'ulteriore termine per l'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso provvede il direttore della direzione generale competente per materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.