Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 1
- Disposizioni per l'adozione degli atti di diffida e di preavviso di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei commissari di propria competenza per le quali occorra la previa adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su proposta dell’assessore regionale competente per materia.
2. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente della Giunta regionale, è acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico di direzione (CTD).
3. La proposta di diffida o di preavviso indica:
a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del commissario;
b) l'ente da diffidare o le amministrazioni interessate al preavviso;
c) in caso di diffida, l'inadempimento o le irregolarità riscontrati;
d) in caso di preavviso, le funzioni e le attività che devono essere esercitate, ovvero gli interventi o le opere che devono essere realizzati;
e) il termine entro il quale l'ente diffidato deve adempiere, ovvero il termine entro il quale le amministrazioni preavvisate devono dichiarare la disponibilità a provvedere autonomamente;
f) l’organo del comune, della provincia o della città metropolitana che ha assunto il potere sostitutivo sulla base di disposizioni che l’ente ha adottato per l’autonomo esercizio di detto potere, ovvero la mancata adozione delle disposizioni medesime;
g) le strutture della direzione generale che hanno accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l'avvio del procedimento di nomina e a cui gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le proprie determinazioni.
4. In caso di diffida, alla proposta è allegata l'individuazione di uno o più soggetti che sono ritenuti in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali per la nomina a commissario. Detta individuazione può anche essere effettuata in un momento successivo, in occasione della conclusione del procedimento di nomina.
5. Gli atti di diffida e di preavviso, una volta adottati, sono comunicati alle direzioni generali interessate.
6. Decorsi i termini indicati nell'atto di diffida o di preavviso, la direzione generale competente per materia predispone gli atti conseguenti.
7. Si procede ai sensi del presente articolo anche nel caso previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della l. r. 53/2001 . Alla eventuale concessione dell'ulteriore termine per l'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso provvede il direttore della direzione generale competente per materia.
Note del Redattore: