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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto l’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009)


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 maggio 2009;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n.388;


Visto il parere della commissione consiliare V “Attività culturali e turismo” espresso nella seduta del 25 giugno 2009;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale Presidenza di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009 n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 667;


Considerato quanto segue:


il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, è stato istituito al fine di consentire alla Regione di effettuare interventi su diverse tipologie di opere e, pertanto, è necessario dare una definizione dei termini tecnici utilizzati, per garantire una corretta e uniforme attivazione degli interventi;


è necessario individuare le tipologie di intervento attivabili dalla Regione, distinguendole in contributi in conto capitale ed interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione; i contributi in conto capitale sono riservati alle sceneggiature alle opere prime e ai documentari, mentre per le opere seconde e le opere audiovisive assimilate sono previsti interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione, in quanto tipologie di opere che possono garantire alla Regione il rientro dei capitali investiti e la conseguente implementazione delle risorse stanziate nel fondo;


la valutazione degli interventi richiede esperienza nel settore cinematografico, ed appare, quindi, necessario istituire una commissione di valutazione degli interventi, regolandone la composizione;


è necessario individuare i criteri di valutazione ai quali la commissione deve attenersi nella valutazione degli interventi, attribuendo priorità agli aspetti relativi alla qualità del prodotto e alla valorizzazione dell’identità culturale;


è necessario definire le procedure per la presentazione delle domande, nonché alcuni obblighi che saranno posti a carico dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati dal fondo al fine di garantire la trasparenza dell’intervento ed un diretto coinvolgimento della Regione Toscana nella diffusione delle opere oggetto di intervento;


di accogliere il parere della V commissione consiliare “Attività culturali e turismo” ;


si approva il presente regolamento

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), con il quale è stato istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, definisce le modalità di valutazione degli interventi e di gestione del fondo.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) per lungometraggio si intende il film di durata superiore a settantacinque minuti;
b) per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a settantacinque minuti;
c) per opere audiovisive assimilate si intendono le opere realizzate per la televisione aventi le caratteristiche dello sceneggiato, del film televisivo o della fiction;
d) per opera prima si intende la prima opera realizzata da un determinato regista;
e) per opera seconda si intende qualsiasi opera realizzata da un regista non più esordiente che abbia già visto prodotta la propria opera prima;
f) per costo di produzione si intende il costo di produzione fino alla realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e del compenso per la produzione;
g) per coproduzione si intende la partecipazione ai costi di produzione;
h) per diritti di utilizzazione economica si intendono i diritti come indicati nell’articolo 5, comma 10 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007.
Art. 3
- Tipologia di interventi attivabili
1. Le domande aventi ad oggetto sceneggiature, opere prime e documentari vengono finanziate tramite l’erogazione di un contributo in conto capitale, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”.
2. Le domande aventi ad oggetto opere seconde e opere audiovisive assimilate vengono attivate tramite la sottoscrizione di contratti di acquisto di diritti su una quota della proprietà dell’opera o di preacquisto di singoli diritti di utilizzazione o di quota di essi. Nei contratti vengono specificate le modalità di erogazione e di partecipazione della Regione ai ricavi. L’erogazione per le opere seconde è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria in favore della Regione Toscana rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 107 del Sito esternodecreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a garanzia della realizzazione delle produzioni attivate.
Art. 4
- Sceneggiature
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto una sceneggiatura originale ed inedita e deve essere presentata da un autore esordiente cittadino comunitario.
2. La sceneggiatura deve trattare temi che valorizzino l’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana.
3. Il contributo massimo finanziabile per sceneggiatura è pari a 15.000,00 euro.
Art. 5
- Produzione di opere prime
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un’opera prima che tratti temi che valorizzino l’identità regionale, con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.
2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.
3. Il contributo per le opere prime non può essere superiore al 50 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 200.000,00 euro per opera.
4. L’impresa beneficiaria del contributo deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 100 per cento del contributo ricevuto.
Art. 6
- Produzione di opere seconde cinematografiche ed audiovisive assimilate
1. La domanda di sostegno deve avere ad oggetto un’opera seconda cinematografica o audiovisiva assimilata che tratti temi che valorizzino l’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.
2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.
3. Il produttore deve aver già prodotto, direttamente o tramite i propri soci o attraverso il prescelto produttore esecutivo, almeno due altri film lungometraggi già distribuiti in Italia negli ultimi cinque anni.
4. L’intervento di sostegno, di cui all’articolo 3 comma 2, per le opere seconde può coprire fino al 10 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 450.000,00 euro ad opera.
5. L’impresa beneficiaria deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 150 per cento dell’intervento della Regione.
7. L’intervento della Regione in opere audiovisive assimilate è solo eventuale e per esso può essere derogato quanto previsto ai commi 4 e 5.
Art. 7
- Documentari
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un documentario che tratti temi legati alla storia, al paesaggio e/o alle tradizioni ed all’attualità della Toscana.
2. La domanda deve essere presentata da una piccola media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 10.000,00 euro.
3. Il produttore deve dimostrare di avere esperienza nel settore della produzione, maturata in via diretta o tramite i propri soci, ed essere in possesso dei mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell’opera.
4. Il contributo per i documentari può coprire fino al 70 per cento del costo di produzione e comunque non può essere superiore a 50.000,00 euro a documentario.
Art. 8
- Commissione di valutazione degli interventi
1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di finanziamento la Giunta Regionale si avvale di una commissione di valutazione degli interventi composta da:
a) due dirigenti regionali, della direzione generale dello sviluppo economico e della direzione generale delle politiche formative e beni culturali, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vice presidente;
b) un critico cinematografico iscritto al sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani;
c) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sul cinema sostenuto dalla Regione;
d) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sui documentari sostenuto dalla Regione.
2. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e durano in carica per un triennio.
3. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità.
4. La commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la presenza di quattro componenti. La commissione decide a maggioranza dei presenti.
Art. 9
- Criteri di valutazione
1. La commissione di valutazione degli interventi provvede alla valutazione delle opere sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità del progetto cinematografico/audiovisivo presentato;
b) effettiva valorizzazione dell’identità regionale;
c) stadio di sviluppo e di effettiva fattibilità del progetto presentato, ivi compresi la presenza di co-produttori internazionali, la partecipazione diretta del proponente al finanziamento dell’opera e l’adeguata copertura finanziaria della produzione e della distribuzione in Italia;
d) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali.
2. Nel caso di domande aventi ad oggetto opere seconde cinematografiche o audiovisive assimilate, la commissione valuta anche le prospettive di rientro dell’intervento finanziario e l’adeguata remunerazione del rischio assunto.
3. Il bando per la selezione degli interventi individua i punteggi da attribuire ai singoli criteri, dando priorità a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 10
- Procedimento
1. La Regione approva un bando per la selezione degli interventi.
2. Le domande di intervento possono essere presentate durante tutto l’anno anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) (5)

Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

e la valutazione dei progetti da parte della commissione viene effettuata tre volte l’anno.
3. La commissione esamina le domande relative alla sessione e individua gli interventi da attivare nel rispetto dei limiti numerici indicati negli articoli 4, 5, 6, 7 e delle effettive disponibilità del fondo.
4. I progetti che hanno superato la votazione minima prevista nel bando, ma non ammessi all’intervento nella sessione di presentazione, possono essere ripresentati dai soggetti interessati alle sessioni successive.
5. Nel corso di un anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, uno stesso soggetto può presentare domanda per un massimo di due tipologie di intervento. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

Art. 11
- Obblighi a carico dei beneficiari
1. Il bando prevede a carico dei beneficiari almeno i seguenti obblighi:
a) concessione della licenza non esclusiva per uso di archivio cinematografico alla Regione Toscana;
b) informativa preventiva alla Regione Toscana nel caso di diffusione dell’opera nei circuiti delle mostre e rassegne, per consentire alla stessa adeguata partecipazione;
c) ulteriori impegni relativi agli aspetti pubblicitari.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.