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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 7
- Documentari
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un documentario che tratti temi legati alla storia, al paesaggio e/o alle tradizioni ed all’attualità della Toscana.
2. La domanda deve essere presentata da una piccola media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 10.000,00 euro.
3. Il produttore deve dimostrare di avere esperienza nel settore della produzione, maturata in via diretta o tramite i propri soci, ed essere in possesso dei mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell’opera.
4. Il contributo per i documentari può coprire fino al 70 per cento del costo di produzione e comunque non può essere superiore a 50.000,00 euro a documentario.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.