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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 5
- Produzione di opere prime
1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un’opera prima che tratti temi che valorizzino l’identità regionale, con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.
2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.
3. Il contributo per le opere prime non può essere superiore al 50 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 200.000,00 euro per opera.
4. L’impresa beneficiaria del contributo deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 100 per cento del contributo ricevuto.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.