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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) per lungometraggio si intende il film di durata superiore a settantacinque minuti;
b) per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a settantacinque minuti;
c) per opere audiovisive assimilate si intendono le opere realizzate per la televisione aventi le caratteristiche dello sceneggiato, del film televisivo o della fiction;
d) per opera prima si intende la prima opera realizzata da un determinato regista;
e) per opera seconda si intende qualsiasi opera realizzata da un regista non più esordiente che abbia già visto prodotta la propria opera prima;
f) per costo di produzione si intende il costo di produzione fino alla realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e del compenso per la produzione;
g) per coproduzione si intende la partecipazione ai costi di produzione;
h) per diritti di utilizzazione economica si intendono i diritti come indicati nell’articolo 5, comma 10 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.