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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 10
- Procedimento
1. La Regione approva un bando per la selezione degli interventi.
2. Le domande di intervento possono essere presentate durante tutto l’anno anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) (5)

Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

e la valutazione dei progetti da parte della commissione viene effettuata tre volte l’anno.
3. La commissione esamina le domande relative alla sessione e individua gli interventi da attivare nel rispetto dei limiti numerici indicati negli articoli 4, 5, 6, 7 e delle effettive disponibilità del fondo.
4. I progetti che hanno superato la votazione minima prevista nel bando, ma non ammessi all’intervento nella sessione di presentazione, possono essere ripresentati dai soggetti interessati alle sessioni successive.
5. Nel corso di un anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, uno stesso soggetto può presentare domanda per un massimo di due tipologie di intervento. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.


Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.