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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visti gli articoli 4, comma 1, lettera e) e 44 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la L.R. 47/1991 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);


Vista la L.R. 1/2005 (Norme sul governo del territorio), ed in particolare l’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della L.R. 44/2003 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della Legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2009, n. 485;


Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso nella seduta del 2 luglio 2009;


Acquisita l’intesa al tavolo di concertazione Giunta Regionale – Enti Locali nella seduta del 18 maggio 2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 653;


considerato quanto segue:


1. la materia relativa alle barriere architettoniche è di competenza concorrente, stante la sua riconducibilità a quella del governo del territorio;


2. il presente regolamento, partendo dal presupposto che sia necessario soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino, si propone l’obiettivo di facilitare a chiunque il movimento sul territorio; proprio per questo motivo, i principi generali di accessibilità, adattabilità e visitabilità sostenuti dalla normativa nazionale sono stati ulteriormente declinati nella finalità di facilitare l’accesso, gli spostamenti interni e l’utilizzo delle parti comuni;


3. la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, volta a favorire il movimento sul territorio, rileva anche quale indicatore di valutazione della qualità urbana e sociale;


4. nel rispetto dell’autonomia normativa degli enti locali ed al fine di dare indirizzi uniformi in tutto il territorio regionale, gli obbiettivi di cui ai punti precedenti si intendono perseguiti attraverso l’introduzione di indicazioni tecniche di facile comprensione che costituiscano dei parametri di riferimento per i Comuni;


5. il presente regolamento rappresenta anche uno strumento attraverso cui perseguire il miglioramento della qualità del territorio, che costituisce uno degli obbiettivi del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), in cui si parla di “Toscana dell’accoglienza”, dove “accogliere” è inteso nel senso di riconoscere le differenze, cercare di comprenderle e sviluppare un atteggiamento positivo di interscambio e di apertura;


6. in tale prospettiva una buona progettazione degli spazi, in particolare di quelli pubblici, contribuisce ad aumentare il grado di libertà degli individui, nonché la libertà di movimento, pertanto è opportuno che l’attività edilizia e quella urbanistica siano improntate agli stessi principi che regolano la pianificazione territoriale e paesaggistica;


si approva il presente regolamento

CAPO I
- Disposizioni Generali
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche).
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento costituisce anche indirizzo per la predisposizione dei programmi operativi di intervento di cui all’articolo 9 della l.r. 47/1991 .
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni tecniche si riferiscono:
a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
b) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
c) agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico.
2. Le indicazioni tecniche di cui al presente regolamento si applicano altresì:
a) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di persone;
b) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
c) agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o pubblici, quali parchi, oasi, giardini, parchi archeologici, stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili.
3. Fatte salve diverse disposizioni volte ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e paesaggistico, in attuazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il presente regolamento si applica anche ad edifici che presentano interesse di bene culturale e per gli immobili ed aree che costituiscono beni paesaggistici ed aree archeologiche.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le prescrizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.
Art.3
- Programmazione e pianificazione degli assetti territoriali
1. Nell’ambito della programmazione e della pianificazione degli assetti territoriali, attraverso il piano strutturale e gli atti di governo del territorio, i comuni scelgono le aree destinate a servizi pubblici preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
CAPO II
- Mobilità e sosta urbana
Art. 4
- Definizioni
1. Ai fini del presente capo, sono considerate aree e percorsi pedonali esterni:
a) gli spazi riservati all’uso esclusivo dei pedoni in corrispondenza della viabilità veicolare, degli attraversamenti stradali a raso o zebrati e di quelli a più livelli con sottopassi o sovrappassi;
b) gli spazi riservati all’uso esclusivo dei pedoni nelle aree esterne di pertinenza di edifici pubblici e privati ad uso pubblico, all’interno di spazi pubblici o privati ad uso pubblico come piazze, giardini, parchi, portici.
Art. 5
- Aree e percorsi pedonali
1. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi sono eliminate, in presenza di facili percorsi pedonali alternativi.
2. E’ realizzato almeno un percorso preferibilmente in piano e con caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie sia negli spazi pubblici, sia in corrispondenza degli accessi agli edifici, sia nelle relative aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi posti all’esterno, ove previsti, in modo tale da assicurare ai medesimi soggetti l’utilizzabilità di tutti gli spazi.
3. Compatibilmente con le esigenze della circolazione veicolare, i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 metri al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione e cartelli stradali mobili.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in presenza di passaggi obbligati ovvero per restrizioni dovute a lavori in corso, è consentito ridurre, per brevi tratti, la larghezza dei percorsi pedonali fino alla misura minima di 90 centimetri. E’ comunque garantito, all’inizio e alla conclusione di ogni percorso, un apposito spazio di manovra tale da consentire la rotazione completa di una sedia a ruote, pari a 360 gradi.
5. Nel caso di percorsi pedonali non affiancati ai piani carrabili o dove il minimo calibro della strada previsto non possa essere ottenuto, è consentita una larghezza minima di 90 centimetri; in tal caso, per permettere l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, sono realizzati allargamenti del percorso almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare.
6. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano. Quando è indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 metri su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, si trova in piano ed è priva di qualsiasi interruzione.
7. In aderenza ad ogni percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate, è realizzato un ciglio sopraelevato di 10 centimetri dal calpestio, differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, privo di spigoli vivi ed interrotto almeno ogni 10 metri da varchi che consentono l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.
8. La pendenza trasversale massima ammissibile del percorso è pari all'1 per cento.
9. La pendenza longitudinale non supera il 5 per cento e, quando ciò non è possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto nella disciplina delle rampe di cui all’articolo 6.
10. Per pendenze del 5 per cento è previsto un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 metri, ogni 15 metri di lunghezza del percorso; per pendenze superiori, tale lunghezza è proporzionalmente ridotta fino alla misura di 5 metri per una pendenza dell'8 per cento.
11. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale è inferiore al 22 per cento.
12. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è pari a 25 centimetri ed è arrotondato o smussato. Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, al fine di consentire il passaggio di una sedia a ruote, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15 per cento per un dislivello massimo di 15 centimetri.
13. Fino ad un'altezza minima di. 2,10 metri dal calpestio, non sono ammessi ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento. I cartelli, ogni altro tipo di segnaletica e i pali della pubblica illuminazione sono collocati in modo tale da rispettare le disposizioni di cui al comma 3 e comunque, da garantire un adeguato passaggio.
14. La presenza di piste ciclabili affiancate ai percorsi pedonali è segnalata mediante piccolo dislivello del marciapiede o mediante una striscia di rilievo, percepibili con il bastone dai soggetti non vedenti. Allo stesso fine, anche le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili sono segnalate con le stesse modalità.
Art.6
- Rampe
1. L’altezza massima del dislivello ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione è pari a 3,20 metri. Se l’altezza del dislivello è maggiore, il superamento dello stesso è ottenuto con idonei mezzi meccanici.
2. Al fine di consentire il transito di una persona su sedia a ruote, la larghezza minima di una rampa è di 90 centimetri. Se la rampa è utilizzata nei due sensi di marcia, la sua larghezza minima è di 1,50 metri.
3. La pendenza delle rampe non supera l’8 per cento. Nei casi di adeguamento, sono ammesse pendenze superiori rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa; in tal caso, per rampe fino a 50 centimetri la pendenza massima ammessa è del 12 per cento. Nei casi di nuove costruzioni, le pendenze di rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, ammesse in funzione dello sviluppo lineare della rampa, sono le seguenti:
a) per rampe fino a 5 metri la pendenza massima ammessa è del 8 per cento;
b) oltre i 5 metri la pendenza massima ammessa è del 5 per cento.
4. Quando a lato della rampa si presenta un dislivello superiore a 20 centimetri ed il parapetto che affianca la rampa non è pieno, la rampa medesima è munita di un cordolo alto almeno 10 centimetri all’interno del quale sono previsti punti per permettere il deflusso degli agenti atmosferici.
5. Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa prevede un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 per 1,50 metri, ovvero 1,40 per 1,70 metri in senso trasversale e 1,70 metri in senso longitudinale rispetto al senso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Se la rampa ha la pendenza indicata al comma 3, lettera b), il ripiano orizzontale è realizzato ogni 15 metri di lunghezza.
Art. 7
- Attraversamenti stradali
1. In area urbana, nelle strade ad alto scorrimento, gli attraversamenti stradali sono illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. In prossimità di un attraversamento pedonale, il fondo stradale può essere differenziato con maggior rugosità su tratti del manto stradale al fine di presegnalarne la posizione ai veicoli in transito.
3. In corrispondenza della mezzeria degli attraversamenti pedonali zebrati, se possibile, è realizzata sulla carreggiata una linea-guida a rilievo per facilitare l’attraversamento ai non vedenti. Tale linea-guida è necessaria quando l’attraversamento pedonale costituisce elemento di continuità di un percorso pedonale di particolare interesse realizzato con apposito progetto.
4. In prossimità degli attraversamenti di strade ad alto scorrimento o comunque con più di due corsie per senso di marcia e non dotati di impianti semaforici, se possibile, sono predisposte piattaforme salvagente di almeno 1,50 metri di larghezza, interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate, al fine di renderle accessibili anche alle persone su sedia a ruote. La piattaforma è opportunamente indicata da segnaletica orizzontale zebrata anteriormente al senso di marcia di arrivo.
5. Salvo impedimenti di carattere tecnico, nei casi di messa in sicurezza o adeguamento funzionale delle strade urbane di scorrimento, i progetti prevedono le piattaforme salvagente di cui al comma 4.
6. In area urbana, gli incroci di strade ad alto scorrimento realizzati col sistema delle rotatorie sono dotati per ciascuno dei bracci stradali di un attraversamento con semaforo attivabile a richiesta e con segnalatore acustico.
7. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, sono dotati di un segnalatore acustico costante a bassa frequenza per la loro localizzazione e di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti. Sono inoltre dotati di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
Art. 8
- Pavimentazione delle aree e dei percorsi
1. La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali è in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnalazioni tattili. E’ comunque evitato l’utilizzo di ghiaia e acciottolato.
2. Gli elementi costituenti una pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 millimetri, stilate con materiali durevoli, e sono piani, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 millimetri. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione sono raccordate in maniera da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
3. Nei casi di adeguamento, è consentito l’uso di materiali o rilievi diversi da quelli preesistenti, purchè idoneo a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.
4. All’interno di giardini o parchi, la pavimentazione realizzata con materiale o forma che costituisce ostacolo al passaggio di persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale, è affiancata da altra pavimentazione idonea a tale passaggio.
5. I grigliati inseriti nella pavimentazione sono realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro. I grigliati ad elementi paralleli sono comunque posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
Art. 9
- Parcheggi
1. Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
2. Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.
3. L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, è sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.
4. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso è garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento.
5. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, è prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto auto è dotato di lunghezza non inferiore a 6 metri ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
6. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
CAPO III
- Elementi progettuali delle costruzioni edilizie
SEZIONE I
- Accessi esterni, porte, finestre e parapetti
Art. 10
- Accessi esterni agli edifici
1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.
2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purchè arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l’altezza del dislivello è maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe, in conformità a quanto previsto all’articolo 6.
3. Il piano di eventuali collegamenti verticali è realizzato allo stesso livello dell'accesso.
4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
Art. 11
- Porte, finestre e parapetti
1. Per renderle facilmente fruibili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione.
2. Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persone su sedia a ruote e, tenuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 centimetri, mentre quella delle altre porte interne è di almeno 80 centimetri. Spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura sono da evitare ovvero da sagomare in modo opportuno.
3. Per permettere un’agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo, sono realizzate porte scorrevoli o con anta a libro. E’ vietato l’utilizzo di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, nonché di quelle del tipo a vetrata, se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate sono rese facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono preferite soluzioni che prevedono una larghezza delle singole ante delle porte non superiore a 1,20 metri e la collocazione degli eventuali vetri ad un’altezza di almeno 40 centimetri dal piano del pavimento. L’anta mobile è realizzata in modo da consentirne l’uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.
4. Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari. In corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, sono ammessi dislivelli purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
5. Per favorire una miglior manovrabilità, le maniglie delle porte sono preferibilmente del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate, sono dotate di un’altezza compresa tra 85 e 95 centimetri ed è consigliata la misura di 90 centimetri. Per le finestre, l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando è compresa tra 1 metro e 1,30 metri e, ove possibile, è preferita la misura di 1,15 metri.
6. Finestre e parapetti sono realizzati in modo tale da consentire la visuale anche a persona seduta, ferma restando la garanzia dei requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. In particolare, sono da preferire soluzioni nelle quali la parte opaca del parapetto, se presente, non supera i 60 centimetri di altezza dal calpestio, mentre l’altezza complessiva del parapetto è di almeno 1 metro ed è inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro.
7. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi interni sono realizzate in modo da consentirne l’uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.
SEZIONE II
- Pavimenti, locali igienici e attrezzature di uso comune
Art. 12
- Pavimentazione delle parti comuni
1. Nelle parti comuni dell’edificio, un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti.
2. I pavimenti sono antisdrucciolevoli e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarità e continuità.
3. Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta capacità motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non supera i 2 centimetri ed è segnalato con variazioni cromatiche; eventuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed opportunamente segnalate, anche con variazioni cromatiche.
4. Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie è arrotondato.
5. In caso di utilizzo di grigliati nei calpestii, questi sono composti da maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.
Art. 13
- Locali igienici
1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche, è predisposto almeno un locale igienico accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
2. Allo stesso fine, all’interno del locale igienico, sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:
a) le porte sono ad apertura verso l'esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri;
b) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, rispetta il minimo di 1 metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario ed in particolare, lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. può essere realizzato sia a destra che a sinistra per consentire la bilateralità;
c) lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca rispetta il minimo di 1,40 metri lungo la vasca con profondità minima di 80 centimetri;
d) lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 80 centimetri misurati dal bordo anteriore del lavabo;
e) nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico, in prossimità della tazza w.c. sono installati corrimano orizzontali o verticali, ovvero di entrambe le tipologie, con diametro di 3-4 centimetri, posti ad un altezza di 80 centimetri dal calpestio e, se fissati a parete, posizionati a 5 centimetri dalla stessa.
3. I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto e della vasca.
4. Nelle strutture ad uso pubblico è attrezzato un servizio igienico accessibile anche ai bambini dotato di un fasciatoio chiudibile, di una pedana o panchetto a disposizione per arrivare all’altezza dei sanitari e di una mensola di appoggio.
5. Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) il lavabo presenta il piano superiore posto a 80 centimetri dal calpestio ed è sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
b) il w.c. ed il bidet sono preferibilmente di tipo sospeso e presentano le seguenti caratteristiche:
1) l’asse della tazza w.c. e del bidet è posto ad una distanza minima di 40 centimetri dalla parete laterale;
2) il bordo anteriore e il piano superiore del w.c. e del bidet sono collocati rispettivamente ad una distanza compresa tra 75 e 80 centimetri dalla parete posteriore e ad un altezza compresa tra 45 e 50 centimetri dal calpestio;
3) se l'asse della tazza w.c. o del bidet è distante più di 40 centimetri dalla parete, per consentire il trasferimento, è previsto un maniglione o un corrimano a 40 centimetri dall'asse dell'apparecchio sanitario;
c) l’impianto doccia è a pavimento, dotato di sedile ribaltabile ed erogatore a telefono;
d) I rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva o di cellula fotoelettrica con regolazione dell'acqua calda mediante miscelatori termostatici.
Art. 14
- Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza
1. Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli, pulsanti di comando, interruttori, citofoni e videocitofoni, sono tali da permetterne un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Ove possibile, è preferito il posizionamento ad un’altezza di 1,20 metri dal pavimento.
2. Piastre e pulsanti sono posti in modo tale da essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa o assente visibilità e protetti dal danneggiamento per urto.
3. Le prese di corrente sono poste ad un'altezza minima di 45 centimetri.
4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione sono posti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.
5. Le cassette per la raccolta della corrispondenza, ove previste, sono posizionate in modo tale che l'accessorio più alto si trovi tra i 90 centimetri ed 1,20 metri di altezza.
SEZIONE III
- Percorsi interni orizzontali e verticali
Art. 15
- Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi
1. Al fine di facilitare lo spostamento all’interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali.
2. Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all’interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all’uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili.
3. La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo è segnalata adeguatamente.
4. Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe.
5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di 1 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.
Art. 16
- Scale
1. Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe.
2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini.
3. I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima è di 30 centimetri. I gradini delle scale sono dotati di una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 centimetri e un massimo di 2,5 centimetri.
4. In ordine alle porte con apertura verso la scala, è predisposto uno spazio antistante di adeguata profondità.
5. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 metri ed una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala con una inclinazione massima del 15 per cento lungo il suo asse longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un ripiano in grado di arrestare l’eventuale caduta di un corpo umano. I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scale mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo scalino, che indica l'inizio e la fine della rampa.
6. In mancanza di illuminazione naturale laterale, la scala è dotata di un’illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
7. Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, dotato di un'altezza minima di 1 metro e inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri.
8. Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, è predisposto un secondo corrimano ad una altezza di 75 centimetri. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.
9. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri. In tal caso sono comunque rispettati il rapporto tra alzata e pedata indicato al comma 3, con pedata non inferiore a 25 centimetri, nonchè l'altezza del parapetto nella misura minima di cui al comma 7.
Art. 17
- Rampe
1. Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all’interno degli edifici è richiesto il rispetto delle regole previste all’articolo 6.
2. La rampa è dotata di corrimano posto ad un’altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e di cordoli laterali di protezione.
Art. 18
- Ascensori
1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e quello con l’ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Ove possibile, una parete dell’ascensore è realizzata in materiale trasparente.
4. Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote con l’eventuale accompagnatore. Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all’accesso.
5. Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.
6. Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 95 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di
1,50 per 1,50 metri.
7. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 80 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 per 1,40 metri.
8. Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l’agevole accesso di persona su sedia a ruote . Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
9. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi. L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima di 2 centimetri. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse.
10. La bottoniera di comando interna ed esterna è dotata di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille. Lateralmente alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. La bottoniera di comando interna è posta su una parete laterale ad almeno 35 centimetri dalla porta della cabina.
11. Ove possibile, all’interno della cabina è installato un sistema di sintesi vocale che, all’arresto dell’ascensore, indichi il numero del piano.
12. All'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, sono posti un videocitofono e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore. Le bottoniere, il campanello d'allarme ed il videocitofono sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri. Ove possibile, all’interno della cabina è predisposta opportuna cartellonistica, con informazioni sul comportamento da tenersi in caso di blocco del sistema di collegamento verticale meccanizzato.
13. Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un corrimano posto all’altezza pari a 90 centimetri.
14. Sono comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie.
Art.19
- Impianti alternativi servoassistiti
1. In alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l’integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante apparecchiature, quali servoscala e piattaforma elevatrice, di seguito indicati come “impianti alternativi servoassititi”, atte a consentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e l’accesso agli impianti alternativi servoassistiti è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, l’agevole manovrabilità dei comandi e la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'impianto in movimento, tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura può essere realizzata con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
4. Le piattaforme elevatrici sono predisposte per superare dislivelli non superiori a 4 metri ed hanno una velocità non superiore a 0,1 metri al secondo e rispettano, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche relative ai servoscala.
5. Fermi restando i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie, i servoscala e le piattaforme elevatrici osservano le prescrizioni di cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del Decreto Ministeriale 14/6/1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
CAPO IV
- Locali pubblici e luoghi aperti al pubblico
Art. 20
- Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
1. Per consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all’interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione è agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed è predisposta all’utilizzo anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
2. Se le attività svolte nelle sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione sono soggette alla vigente normativa antincendio, la posizione della zona di cui al comma 1 è tale da consentire, in caso di emergenza, di raggiungere agevolmente una via di esodo accessibile o un luogo sicuro statico cosi come definito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi).
3. Fatte salve le prescrizioni generali previste per le costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo III, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti prestazioni minime:
a) è dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
b) è dotata, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
c) è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Art. 21
- Arredi fissi
1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi è idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie. E’ vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi.
2. All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi.
3. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno in una parte di questo è predisposto un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 90 centimetri dal calpestio; negli altri casi, almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo per il pubblico ad altezza pari a 90 centimetri dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico ove il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, lo spazio libero anteriormente ad ogni tavolo è di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 1,20 metri, per consentire un agevole passaggio.
4. Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, è previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un’attesa ordinata.
5. Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste sono predisposte di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 70 centimetri.
6. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita è interrotta ad una distanza di 1,20 metri dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non presentano una lunghezza superiore a 4 metri, sono rigidamente fissate al pavimento e presentano un’altezza al livello del corrimano di 90 centimetri.
7. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote.
8. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.
Art. 22
- Attrezzature pubbliche
1. Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacità fisica l’uso agevole delle attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche e sportelli bancomat, per ogni tipologia d’impianto, almeno uno degli apparecchi presenti nelle relative postazioni è raggiungibile mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per il suo utilizzo sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri nonchè dotati di numerazioni in rilevo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentirne l’uso ad utenti con difficoltà dell'udito e della vista.
2. I relativi impianti sono dislocati sul territorio secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale, al fine di non lasciarne zone sprovviste.
Art. 23
- Strutture balneari in concessione e arenili liberamente fruibili
1. Fermo restando quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 23, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, le spiagge libere attrezzate, e gli arenili asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono garantiti:
a) la massima accessibilità e fruibilità degli impianti e dei servizi proposti anche in funzione della balneazione e della partecipazione alle attività ricreative;
b) l'effettivo accesso al mare con la predisposizione di percorsi agevoli di collegamento realizzati con elementi smontabili, posizionati tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare e tra queste ultime e la battigia; quando obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dai comuni, impediscono la realizzazione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l’accesso al mare è comunque assicurato mediante la realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni con Sito esternolegge 4 dicembre 1993 n. 494 .
2. Nelle aree demaniali marittime non concessionate, liberamente e gratuitamente fruibili ai fini della balneazione, alle persone diversamente abili e con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali sono garantiti almeno la visitabilità della spiaggia nonchè l’effettivo accesso al mare attraverso idonei percorsi, se non impedito da obbiettive caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi.
3. Per agevolare la piena integrazione nella collettività delle persone diversamente abili, i percorsi di accesso e di collegamento, da realizzare preferibilmente con elementi in pvc rigido o in legno, anche impilabili e facilmente removibili, sono posizionati in modo tale da consentire l’accesso ai vari servizi offerti dallo struttura balneare e, se possibile, a tutte le postazioni di ombrelloni.
4 Nelle strutture balneari sono inoltre previste almeno una o due postazioni costituite da piazzole dotate di base rigida in legno o pvc, provviste almeno di ombrellone e lettino o sdraio, completamente accessibili a persone con ridotte o impedite capacità motorie ed idonee a consentire il passaggio agevole dalla sedia a ruote allo sdraio o lettino e viceversa. Tali postazioni sono collocate in posizione adiacente e complanare al percorso e sono dotate di un congruo spazio per l’allocazione di ombrellone, lettini ed eventuali ausili.
5. L’accessibilità e visitabilità delle strutture balneari e degli arenili liberamente fruibili, nonché l’ingresso in acqua, può essere facilitato attraverso opportuni accorgimenti quali:
a) la realizzazione di apposito scivolo in legno per superare eventuali dislivelli, nonché di una passerella e, in prossimità di questa, di almeno due pedane indicate da apposita segnaletica per il raggiungimento e lo stazionamento sul bagnasciuga;
b) la predisposizione di cabine di legno dotate di servizi igienici e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile, collegate con la passerella, nonchè di parcheggi riservati in prossimità dell’arenile;
c) la messa a disposizione di sedia a ruote speciale, in alluminio, con ruote gonfiabili per agevolare l’ingresso in acqua ed il transito sul bagnasciuga .
6. Per facilitare gli spostamenti di soggetti non vedenti sono predisposti corrimano in corda lungo i camminamenti. Tali corrimano possono essere di colore diverso a seconda se in piano o in pendenza per agevolare i soggetti ipovedenti.
Art. 24
- Stazioni
1. Per facilitare l'accesso alle stazioni ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione, è previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione.
2. Le stazioni sono dotate di mezzi audiovisivi, al fine di facilitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.
3. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori sono resi accessibili anche a persone con ridotte o impedite capacità fisiche.
Art. 25
- Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano
1. Per facilitare l'accesso alle fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano, quali tramvie, metropolitane, filovie e autobus da parte delle persone con difficoltà di deambulazione è previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione.
2. Al fine di una miglior fruizione da parte di persone con ridotte o impedite capacità di deambulazione, le zone di sosta del trasporto urbano per la salita e la discesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto urbano sono collocate lontane dal traffico urbano e sono dotate di pensilina e di una panchina.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.