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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

CAPO IV
- Locali pubblici e luoghi aperti al pubblico
Art. 20
- Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
1. Per consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all’interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione è agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed è predisposta all’utilizzo anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
2. Se le attività svolte nelle sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione sono soggette alla vigente normativa antincendio, la posizione della zona di cui al comma 1 è tale da consentire, in caso di emergenza, di raggiungere agevolmente una via di esodo accessibile o un luogo sicuro statico cosi come definito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi).
3. Fatte salve le prescrizioni generali previste per le costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo III, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti prestazioni minime:
a) è dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
b) è dotata, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
c) è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Art. 21
- Arredi fissi
1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi è idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie. E’ vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi.
2. All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi.
3. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno in una parte di questo è predisposto un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 90 centimetri dal calpestio; negli altri casi, almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo per il pubblico ad altezza pari a 90 centimetri dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico ove il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, lo spazio libero anteriormente ad ogni tavolo è di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 1,20 metri, per consentire un agevole passaggio.
4. Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, è previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un’attesa ordinata.
5. Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste sono predisposte di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 70 centimetri.
6. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita è interrotta ad una distanza di 1,20 metri dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non presentano una lunghezza superiore a 4 metri, sono rigidamente fissate al pavimento e presentano un’altezza al livello del corrimano di 90 centimetri.
7. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote.
8. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.
Art. 22
- Attrezzature pubbliche
1. Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacità fisica l’uso agevole delle attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche e sportelli bancomat, per ogni tipologia d’impianto, almeno uno degli apparecchi presenti nelle relative postazioni è raggiungibile mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per il suo utilizzo sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri nonchè dotati di numerazioni in rilevo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentirne l’uso ad utenti con difficoltà dell'udito e della vista.
2. I relativi impianti sono dislocati sul territorio secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale, al fine di non lasciarne zone sprovviste.
Art. 23
- Strutture balneari in concessione e arenili liberamente fruibili
1. Fermo restando quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 23, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, le spiagge libere attrezzate, e gli arenili asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono garantiti:
a) la massima accessibilità e fruibilità degli impianti e dei servizi proposti anche in funzione della balneazione e della partecipazione alle attività ricreative;
b) l'effettivo accesso al mare con la predisposizione di percorsi agevoli di collegamento realizzati con elementi smontabili, posizionati tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare e tra queste ultime e la battigia; quando obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dai comuni, impediscono la realizzazione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l’accesso al mare è comunque assicurato mediante la realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni con Sito esternolegge 4 dicembre 1993 n. 494 .
2. Nelle aree demaniali marittime non concessionate, liberamente e gratuitamente fruibili ai fini della balneazione, alle persone diversamente abili e con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali sono garantiti almeno la visitabilità della spiaggia nonchè l’effettivo accesso al mare attraverso idonei percorsi, se non impedito da obbiettive caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi.
3. Per agevolare la piena integrazione nella collettività delle persone diversamente abili, i percorsi di accesso e di collegamento, da realizzare preferibilmente con elementi in pvc rigido o in legno, anche impilabili e facilmente removibili, sono posizionati in modo tale da consentire l’accesso ai vari servizi offerti dallo struttura balneare e, se possibile, a tutte le postazioni di ombrelloni.
4 Nelle strutture balneari sono inoltre previste almeno una o due postazioni costituite da piazzole dotate di base rigida in legno o pvc, provviste almeno di ombrellone e lettino o sdraio, completamente accessibili a persone con ridotte o impedite capacità motorie ed idonee a consentire il passaggio agevole dalla sedia a ruote allo sdraio o lettino e viceversa. Tali postazioni sono collocate in posizione adiacente e complanare al percorso e sono dotate di un congruo spazio per l’allocazione di ombrellone, lettini ed eventuali ausili.
5. L’accessibilità e visitabilità delle strutture balneari e degli arenili liberamente fruibili, nonché l’ingresso in acqua, può essere facilitato attraverso opportuni accorgimenti quali:
a) la realizzazione di apposito scivolo in legno per superare eventuali dislivelli, nonché di una passerella e, in prossimità di questa, di almeno due pedane indicate da apposita segnaletica per il raggiungimento e lo stazionamento sul bagnasciuga;
b) la predisposizione di cabine di legno dotate di servizi igienici e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile, collegate con la passerella, nonchè di parcheggi riservati in prossimità dell’arenile;
c) la messa a disposizione di sedia a ruote speciale, in alluminio, con ruote gonfiabili per agevolare l’ingresso in acqua ed il transito sul bagnasciuga .
6. Per facilitare gli spostamenti di soggetti non vedenti sono predisposti corrimano in corda lungo i camminamenti. Tali corrimano possono essere di colore diverso a seconda se in piano o in pendenza per agevolare i soggetti ipovedenti.
Art. 24
- Stazioni
1. Per facilitare l'accesso alle stazioni ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione, è previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione.
2. Le stazioni sono dotate di mezzi audiovisivi, al fine di facilitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.
3. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori sono resi accessibili anche a persone con ridotte o impedite capacità fisiche.
Art. 25
- Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano
1. Per facilitare l'accesso alle fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano, quali tramvie, metropolitane, filovie e autobus da parte delle persone con difficoltà di deambulazione è previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione.
2. Al fine di una miglior fruizione da parte di persone con ridotte o impedite capacità di deambulazione, le zone di sosta del trasporto urbano per la salita e la discesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto urbano sono collocate lontane dal traffico urbano e sono dotate di pensilina e di una panchina.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.