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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

CAPO I
- Disposizioni Generali
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche).
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento costituisce anche indirizzo per la predisposizione dei programmi operativi di intervento di cui all’articolo 9 della l.r. 47/1991 .
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni tecniche si riferiscono:
a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
b) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;
c) agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico.
2. Le indicazioni tecniche di cui al presente regolamento si applicano altresì:
a) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di persone;
b) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
c) agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o pubblici, quali parchi, oasi, giardini, parchi archeologici, stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili.
3. Fatte salve diverse disposizioni volte ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e paesaggistico, in attuazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il presente regolamento si applica anche ad edifici che presentano interesse di bene culturale e per gli immobili ed aree che costituiscono beni paesaggistici ed aree archeologiche.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le prescrizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.
Art.3
- Programmazione e pianificazione degli assetti territoriali
1. Nell’ambito della programmazione e della pianificazione degli assetti territoriali, attraverso il piano strutturale e gli atti di governo del territorio, i comuni scelgono le aree destinate a servizi pubblici preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.