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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 44 dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l’articolo 117, commi 1 e 2 di tale legge;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 marzo 2009;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n.44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale));


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n. 387 con la quale è stato adottato il regolamento;


Visto il parere della commissione consiliare ambiente e territorio del 28 maggio 2009 ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della regione Toscana;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 585;


considerato in particolare:


- la necessità di dare attuazione al dettato della l.r.1/2005 nella parte in cui demanda al regolamento l’individuazione di modalità puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle modalità di redazione e di presentazione dei progetti nelle zone classificate a rischio sismico;


- la necessità di differenziare i procedimenti a seconda che si tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicità ovvero in zone a bassa sismicità, prevedendo modalità semplificate nelle zone a bassa sismicità in applicazione del principio di semplificazione e congruità delle procedure;


- l’opportunità di declinare in dettaglio la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative classi, allo scopo di agevolare il cittadino utente nella redazione degli elaborati progettuali;


- la necessità di disciplinare in dettaglio, anche con finalità garantistiche per l’utente, le regole procedimentali da seguire nella attività di vigilanza e verifica;


- la necessità, per le zone ad alta sismicità, di individuare il novero delle varianti sostanziali al progetto per le quali si mantiene inalterato il regime del previo ottenimento della autorizzazione allo svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la semplificazione delle procedure relative alle varianti che sono da considerarsi non sostanziali;


- Abrogato. (2)

Punto abrogato con d.p.g.r. 12 febbraio 2019, n. 8/R, art. 1.



- la necessità di individuare gli edifici strategici e rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicità, i progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a verifica;


- al fine di assicurare la completa informatizzazione delle procedure previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale volte alla semplificazione, la necessità di prevedere un adeguato periodo transitorio in cui definire gli standard digitali delle istanze e della documentazione, nonché le modalità della loro presentazione alla Regione in via telematica;


si approva il presente regolamento


Art.1
- Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua:
a) le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità ai sensi degli articoli 105 e 105 bis della l.r.1/2005 ;
b) le modalità di presentazione del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005 ;
c) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b);
d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;
e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti ai sensi dell’articolo 105 bis, comma 9, della l.r.1/2005 ;
g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, commi 4 e 5, della l.r.1/2005 , indicati nell’allegato A del presente regolamento.
Art.2
- Richiesta di autorizzazione per gli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone ad alta sismicità, è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui all’Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative, e dagli stessi è sottoscritta.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 3.
4. Affinché la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell’Sito esternoarticolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove esso sia già stato individuato.
5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il costruttore trasmette la denuncia di cui all’Sito esternoarticolo 65 del d.p.r.380/2001 , secondo le modalità ivi previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.
6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67, comma 1 del d.p.r.380/2001 , sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo.
7. Gli estremi dell’autorizzazione sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.
8. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6.
9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto autorizzato.
Art.3
- Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalità di redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105, comma 4, della l.r.1/2005 .
2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione è conforme ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 52 del d.p.r.380/2001 ed è accompagnato, oltre che dalla relazione di calcolo asseverata dal progettista, dai seguenti elaborati:
a) la relazione tecnica generale;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione;
c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto nell’albo;
d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni;
e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;
f) la planimetria generale;
g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi da realizzare;
h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da realizzare;
i) l’elenco dettagliato degli allegati.
3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2 ha ad oggetto interventi che non determinano un incremento di carico significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia delle fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata importanza statica possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 lettere c) e d).
4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto interventi che non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni con elementi finiti generalmente da eseguire con specifici programmi di calcolo, può essere omesso l’allegato di cui al comma 2 lettera e).
Art.4
- Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed è sottoscritto da tali soggetti.
3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105-quater, comma 2, della l.r.1/2005 , nonché gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, redatti e presentati secondo le modalità ivi indicate.
4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 4, 5, 6.
Art.5
- Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura regionale competente effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 4 senza esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla presentazione del preavviso, rilascia all’interessato attestazione di avvenuto deposito.
2. L’attestazione di cui al comma 1 è inviata al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.
3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 7 e 8.
4. Ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005 , l’obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.
Art.6
- Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività
1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le indagini geologiche effettuate in relazione all’intervento da realizzare e alle classi d’indagine di cui all’articolo 7.
2. La relazione geologica è redatta tenuto conto delle valutazioni effettuate e delle aree di pericolosità geomorfologica come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26 (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche), al fine di fornire la ricostruzione del modello geologico del sito, rispettando le indicazioni, le prescrizioni, i criteri, le condizioni di attuazione ed altresì le condizioni di fattibilità indicate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio medesimi.
3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello geotecnico del sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il comportamento geomeccanico del volume di terreno direttamente o indirettamente interessato.
4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e quelli utilizzati per le verifiche previste nella relazione sulle fondazioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettera d) sono tutti coerenti tra di loro.
5. Tenuto conto della complessità, dell’importanza, della rilevanza, dell’uso dell’opera in progetto ed altresì delle conseguenze che gli interventi in progetto possono produrre sulle aree circostanti, nella relazione geologica e nella relazione geotecnica sono definite:
a) l’estensione delle indagini, sia come superficie sia come profondità da indagare;
b) la scelta delle metodologie delle indagini, il puntuale dimensionamento e la sequenza di esecuzione di dette indagini;
c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il conseguente margine di errore dei dati di ciascuna indagine.
6. Al fine di garantire la conoscibilità, la diffusione e la pubblicità dei dati relativi alle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche ed altresì al fine di aggiornare la base informativa geografica regionale di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)- Disciplina del sistema geografico regionale), i risultati di tali indagini sono presentati nei formati cartacei e digitali indicati dalla struttura regionale competente.
Art.7
- Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche
1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono “problematiche di versante” le caratteristiche peculiari dei versanti interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini geologiche, geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già eseguite in prossimità dell’intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;
- classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
- classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza di problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. La definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d’indagine superiore a quella individuata in base al volume o all’altezza ai sensi del comma 3.
Art.8
- Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 115 della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può altresì richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di vigilanza e verifica, che può prevedere anche misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica e può essere svolta anche alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore sono comunque informati circa l’esito di eventuali sopraluoghi effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi dallo svolgimento del sopraluogo.
Art.9
- Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 105 ter, comma 3 della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attività di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.
Art.10
- Varianti sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005 , è considerata variante sostanziale la variante che:
a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
b) comporta una nuova verifica globale dell’intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d’uso diverse;
c) comporta una nuova verifica globale dell’intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d’uso di un piano;
d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dall’articolo 11 comma 1.
Art.11
- Varianti non sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005 , è considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso allineamento murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 bis, comma 8, le varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia già stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 bis della l.r.1/2005 , non sono soggette a preventiva autorizzazione ma soltanto al preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.
Art. 12
- Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità(4)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 12 febbraio 2019, n. 8/R, art. 3.

Abrogato.
Art. 13
- Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità assoggettati a verifica obbligatoria
1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4 della l.r.1/2005 , sono assoggettati obbligatoriamente a verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di adeguamento e miglioramento sismico così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 .
2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di riparazione così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 .
3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente individua i progetti delle opere da sottoporre comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e rilevante, è riportato nell’allegato A del presente regolamento.
Art.14
- Moduli esemplificativi
1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale sono predisposti moduli esemplificativi:
a) della richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2;
b) del preavviso scritto di cui all’articolo 4;
c) dello schema di relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109 della l.r. 1/2005 ;
d) della richiesta di accesso agli atti relativa ai progetti depositati;
e) della presentazione dei risultati della relazione di calcolo.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 indica l’indirizzo web su cui sono reperibili e resi disponibili i moduli esemplificativi.
Art.15
- Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste nel presente regolamento, le modalità della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonché le modalità di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti.
2. Fino alla definizione delle nuove modalità di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all’articolo 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105 quater, comma 2.
3. Successivamente all’accertamento di cui all’articolo 5, comma 1, la Regione rilascia all’interessato, quale attestato di avvenuto deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del preavviso scritto è inviata, a cura dell’interessato, al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.
Art.16
- Norma finale
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella decisione di Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo) cessano di avere applicazione.
Art.17
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.