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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 44 dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l’articolo 117, commi 1 e 2 di tale legge;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 marzo 2009;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n.44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale));


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n. 387 con la quale è stato adottato il regolamento;


Visto il parere della commissione consiliare ambiente e territorio del 28 maggio 2009 ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della regione Toscana;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 585;


considerato in particolare:


- la necessità di dare attuazione al dettato della l.r.1/2005 nella parte in cui demanda al regolamento l’individuazione di modalità puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle modalità di redazione e di presentazione dei progetti nelle zone classificate a rischio sismico;


- la necessità di differenziare i procedimenti a seconda che si tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicità ovvero in zone a bassa sismicità, prevedendo modalità semplificate nelle zone a bassa sismicità in applicazione del principio di semplificazione e congruità delle procedure;


- l’opportunità di declinare in dettaglio la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative classi, allo scopo di agevolare il cittadino utente nella redazione degli elaborati progettuali;


- la necessità di disciplinare in dettaglio, anche con finalità garantistiche per l’utente, le regole procedimentali da seguire nella attività di vigilanza e verifica;


- la necessità, per le zone ad alta sismicità, di individuare il novero delle varianti sostanziali al progetto per le quali si mantiene inalterato il regime del previo ottenimento della autorizzazione allo svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la semplificazione delle procedure relative alle varianti che sono da considerarsi non sostanziali;


- Abrogato. (2)

Punto abrogato con d.p.g.r. 12 febbraio 2019, n. 8/R, art. 1.



- la necessità di individuare gli edifici strategici e rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicità, i progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a verifica;


- al fine di assicurare la completa informatizzazione delle procedure previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale volte alla semplificazione, la necessità di prevedere un adeguato periodo transitorio in cui definire gli standard digitali delle istanze e della documentazione, nonché le modalità della loro presentazione alla Regione in via telematica;


si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.