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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.9
- Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 105 ter, comma 3 della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attività di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

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Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.