Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
Art.9
- Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 105 ter, comma 3 della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attività di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.
Note del Redattore: