Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
Art.8
- Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 115 della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può altresì richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di vigilanza e verifica, che può prevedere anche misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica e può essere svolta anche alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore sono comunque informati circa l’esito di eventuali sopraluoghi effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi dallo svolgimento del sopraluogo.
Note del Redattore: