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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.8
- Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui all’articolo 115 della l.r. 1/2005 , la struttura regionale competente può invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può altresì richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di vigilanza e verifica, che può prevedere anche misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica e può essere svolta anche alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore sono comunque informati circa l’esito di eventuali sopraluoghi effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi dallo svolgimento del sopraluogo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

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Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.