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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.6
- Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività
1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le indagini geologiche effettuate in relazione all’intervento da realizzare e alle classi d’indagine di cui all’articolo 7.
2. La relazione geologica è redatta tenuto conto delle valutazioni effettuate e delle aree di pericolosità geomorfologica come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26 (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche), al fine di fornire la ricostruzione del modello geologico del sito, rispettando le indicazioni, le prescrizioni, i criteri, le condizioni di attuazione ed altresì le condizioni di fattibilità indicate negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio medesimi.
3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello geotecnico del sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il comportamento geomeccanico del volume di terreno direttamente o indirettamente interessato.
4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e quelli utilizzati per le verifiche previste nella relazione sulle fondazioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettera d) sono tutti coerenti tra di loro.
5. Tenuto conto della complessità, dell’importanza, della rilevanza, dell’uso dell’opera in progetto ed altresì delle conseguenze che gli interventi in progetto possono produrre sulle aree circostanti, nella relazione geologica e nella relazione geotecnica sono definite:
a) l’estensione delle indagini, sia come superficie sia come profondità da indagare;
b) la scelta delle metodologie delle indagini, il puntuale dimensionamento e la sequenza di esecuzione di dette indagini;
c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il conseguente margine di errore dei dati di ciascuna indagine.
6. Al fine di garantire la conoscibilità, la diffusione e la pubblicità dei dati relativi alle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche ed altresì al fine di aggiornare la base informativa geografica regionale di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)- Disciplina del sistema geografico regionale), i risultati di tali indagini sono presentati nei formati cartacei e digitali indicati dalla struttura regionale competente.

Note del Redattore:

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Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.