Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
Art.4
- Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed è sottoscritto da tali soggetti.
3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105-quater, comma 2, della l.r.1/2005 , nonché gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, redatti e presentati secondo le modalità ivi indicate.
4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 4, 5, 6.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.