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Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.4
- Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed è sottoscritto da tali soggetti.
3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105-quater, comma 2, della l.r.1/2005 , nonché gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, redatti e presentati secondo le modalità ivi indicate.
4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’articolo 2, commi 4, 5, 6.

Note del Redattore:

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Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

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Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.