Menù di navigazione

Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1)

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

(5)

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009

Art.3
- Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalità di redazione e modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2, è allegata la documentazione prevista all’articolo 105, comma 4, della l.r.1/2005 .
2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione è conforme ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 52 del d.p.r.380/2001 ed è accompagnato, oltre che dalla relazione di calcolo asseverata dal progettista, dai seguenti elaborati:
a) la relazione tecnica generale;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione;
c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto nell’albo;
d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni;
e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;
f) la planimetria generale;
g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi da realizzare;
h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da realizzare;
i) l’elenco dettagliato degli allegati.
3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 2 ha ad oggetto interventi che non determinano un incremento di carico significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia delle fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata importanza statica possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 lettere c) e d).
4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto interventi che non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni con elementi finiti generalmente da eseguire con specifici programmi di calcolo, può essere omesso l’allegato di cui al comma 2 lettera e).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ripubblicato con avviso di rettifica sul B.U.R.T. n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'art. 7, comma 4, della l.r. 21 maggio 2019, n. 24 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.