Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (1) (5)
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17 luglio 2009
Art.10
- Varianti sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005 , è considerata variante sostanziale la variante che:
a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
b) comporta una nuova verifica globale dell’intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d’uso diverse;
c) comporta una nuova verifica globale dell’intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d’uso di un piano;
d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dall’articolo 11 comma 1.
Note del Redattore: