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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21.05.2009;


Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la preliminare deliberazione 25 maggio 2009, n. 439;


Visto il parere della Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, espresso nella seduta del 11.06.2009;


Vista la deliberazione 22 giugno 2009, n. 538;


considerato quanto segue:


1. la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) al capo VII detta norme di natura organizzativa per la Giunta regionale e per gli enti, agenzie ed aziende dipendenti dalla Regione in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, demandando ad un apposito regolamento la disciplina di attuazione di alcuni istituti previsti dalla normativa nazionale e dalla legge regionale;


2. con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R è stata approvata la normativa di attuazione del Capo VII della l. r. 38/2007 , disciplinando, nel rispetto dei principi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aspetti di natura organizzativa per l’effettuazione delle procedure di acquisto degli uffici della Giunta regionale e degli enti dalla stessa dipendenti;


3. nell’applicazione della normativa è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle modalità organizzative per la gestione delle procedure di gara al fine di poter sfruttare al meglio tutte le competenze necessarie per l’espletamento delle procedure di gara, per introdurre norme di semplificazione, nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti e disciplinare ulteriori aspetti organizzativi afferenti all’attività contrattuale tra i quali la fissazione dei termini dei procedimenti contrattuali;


4. la previsione della disciplina nel regolamento dei termini dei procedimenti contrattuali assolve ad una esigenza di rendere facilmente e chiaramente individuabili i suddetti termini i quali, al fine di attuare i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, previsti dalla normativa, devono tener conto dei termini minimi previsti dalla stessa normativa comunitaria e nazionale a tutela dei soggetti partecipanti alle procedure di gara. La scelta poi operata, con la l.r. 38/2007 per i contratti esclusi e con il regolamento, oggetto della presente modifica, per le procedure negoziate, di far precedere gli affidamenti dalla pubblicazione di un avviso per sollecitare la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti che vogliono essere invitati alla procedura di affidamento, comporta anche per queste procedure la necessità di prevedere termini che consentano di attuare i principi di trasparenza e parità di trattamento tra le imprese;


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Pubblicità degli atti di gara
1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l’avviso di preinformazione, il bando e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente di cui all’articolo 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.
Art. 2
- Modifica dell’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l’articolo 34, commi 1, 4, 5 e 6.
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 3 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo l’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Termini di conclusione dei procedimenti
1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al d.lgs. 163/2006 sono così stabiliti:
a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta;
b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta;
c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
e) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso;
f) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2;
g) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per l’ affidamento dei contratti esclusi.
Art. 4
- Modifica dell’articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008, è abrogato.
Art. 5
- Modifiche dell’articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
3 bis. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
3 ter. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara.
2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’articolo 57 della legge.
3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell’articolo 57 della legge, in seduta pubblica, procede all’ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.
4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto.
5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all’apertura delle offerte economiche, dà lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara.
6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.
7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88,
comma 3, del d.lgs. 163/2006.
8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
9. L’amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell’offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
Art. 7
- Modifica dell’articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell’adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di collaudo o di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.
Art. 8
- Modifica dell’articolo 18 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
3. Il programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della legge è aggiornato entro il 31 luglio. Nell’anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell’aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all’articolo 51, comma 4, della legge.
Art. 9
- Modifiche dell’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008, è aggiunto il seguente:
3 bis. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno successivo, sono allegati alla proposta di legge di bilancio della Giunta regionale. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all’elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione degli stessi e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.
2. Il comma 4 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.”
Art. 10
- Inserimento dell’articolo 20 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo l’articolo 20 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
Art. 20 bis - Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico
1. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto
.”
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusi
1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario.
2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalità di cui all’articolo 32.
3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all’amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 32 e l’affidamento è condizionato risolutivamente all’esito degli stessi.
4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.
Art. 12
- Inserimento dell’articolo 21 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo l’articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
Art. 21 bis - Controlli nei procedimenti contrattuali
1. A fini di razionalizzazione e semplificazione dell’attività, i controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 38 della legge, possono essere effettuati dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal Consiglio regionale mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita dall’amministrazione regionale.
2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità, l’indicazione dei certificati acquisiti, l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l’accesso ad essi ove necessario.
Art. 13
- Inserimento dell’articolo 21 ter nel d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo l’articolo 21 bis del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente:
Art 21 ter - Nomina dei collaudatori
1. Qualora, ai sensi della normativa statale, per l’effettuazione del collaudo e per la verifica di conformità, sia necessario procedere alla nomina di collaudatori tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di collaudo sono di norma conferiti a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, possono essere conferiti a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un collaudatore o un’apposita commissione formata da tre collaudatori.
4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei collaudatori.
5. Per la nomina dei collaudatori di lavori si applicano, in relazione ai requisiti dei collaudatori, le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto del collaudo;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni da collaudare;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione da collaudare.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati con il regolamento attuativo dell’articolo 92, commi 5 e 6, del d.lgs.163/2006 e attuativo dell’articolo 52 della legge.
8. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a forniture e servizi sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle prestazioni oggetto del collaudo. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessità delle prestazioni oggetto del collaudo e dell’eventuale necessità di collaudo in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.
9. Nell’ipotesi di carenza all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso sia necessario, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l’incarico di collaudatore a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l’incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso spettante al collaudatore o alla commissione di collaudo è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell’ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori sono quelli previsti per i dipendenti regionali.
Art. 14
- Modifiche dell’articolo 23 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e sul BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 30/R/2008, è aggiunto il seguente:
3 bis. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal d.lgs. 163/2006.
Art. 15
- Modifiche dell’articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. La rubrica dell’articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituita dalla seguente:
Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto
2. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a
20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008, è inserito il seguente:
4 bis. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.
Art. 16
- Modifiche dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituita dalla seguente:
g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro;
2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008, è aggiunta la seguente:
o bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;
3. La lettera x) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituita dalla seguente:
x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 90 e 91 del d.lgs. 163/2006 e 13 dell’Allegato IIA al d.lgs. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell’amministrazione, nel limite di importo di 100.000,00 euro.
4. La lettera y) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008, è abrogata.
Art 17
- Modifica dell’articolo 28 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 6 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 30/R/2008, è abrogato.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 30 - atto di affidamento e stipula del contratto
1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.
Art. 19
- Modifica dell’articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. Gli affidamenti in economia di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono effettuati tramite il sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera e), della
legge.
Art. 20
- Modifiche dell’articolo 32 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 30/R/2008 sono abrogati.
Art. 21
- Modifiche dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. La lettera a.2) del comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituita dalla seguente:
a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere.
2. Il n.4) della lettera n) del comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del d.lgs. 81/2008.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008, è aggiunto il seguente:
2 bis. I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili, immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all’articolo 198, comma 1, del d.lgs. 163/2006, possono essere effettuati, con le modalità e i limiti massimi d’importo previsti dall’articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nell’ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la seguente sottocategoria:
a). BENI MOBILI REGIONALI SOTTOPOSTI A TUTELA
a.1) Manutenzione e restauro di beni mobili regionali di interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 42/2004.
Art. 22
- Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 34 - Consultazione degli operatori economici
1. L’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, è preceduto, salvo quanto previsto al comma 5, dalla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a:
a)quindici operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000,00 euro;
b)venti operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000,00 euro.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all’articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, il numero di operatori economici invitati alla consultazione, ai sensi del comma 1, nonché la previsione dell’eventuale sorteggio di cui al comma 6.
5. Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello stabilito dall’avviso, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
6. Il dirigente responsabile del contratto deve precisare altresì nell’avviso, nell’eventualità che le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero superiore a quello stabilito,
se procede a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato nell’avviso oppure se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 35 - Atto di affidamento e stipula del contratto
1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro è affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.
Art. 24
- Modifica dell’articolo 44 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. L’incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o più dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresì la durata dell’incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L’incarico è rinnovabile.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.