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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21.05.2009;


Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la preliminare deliberazione 25 maggio 2009, n. 439;


Visto il parere della Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, espresso nella seduta del 11.06.2009;


Vista la deliberazione 22 giugno 2009, n. 538;


considerato quanto segue:


1. la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) al capo VII detta norme di natura organizzativa per la Giunta regionale e per gli enti, agenzie ed aziende dipendenti dalla Regione in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, demandando ad un apposito regolamento la disciplina di attuazione di alcuni istituti previsti dalla normativa nazionale e dalla legge regionale;


2. con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R è stata approvata la normativa di attuazione del Capo VII della l. r. 38/2007 , disciplinando, nel rispetto dei principi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aspetti di natura organizzativa per l’effettuazione delle procedure di acquisto degli uffici della Giunta regionale e degli enti dalla stessa dipendenti;


3. nell’applicazione della normativa è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle modalità organizzative per la gestione delle procedure di gara al fine di poter sfruttare al meglio tutte le competenze necessarie per l’espletamento delle procedure di gara, per introdurre norme di semplificazione, nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti e disciplinare ulteriori aspetti organizzativi afferenti all’attività contrattuale tra i quali la fissazione dei termini dei procedimenti contrattuali;


4. la previsione della disciplina nel regolamento dei termini dei procedimenti contrattuali assolve ad una esigenza di rendere facilmente e chiaramente individuabili i suddetti termini i quali, al fine di attuare i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, previsti dalla normativa, devono tener conto dei termini minimi previsti dalla stessa normativa comunitaria e nazionale a tutela dei soggetti partecipanti alle procedure di gara. La scelta poi operata, con la l.r. 38/2007 per i contratti esclusi e con il regolamento, oggetto della presente modifica, per le procedure negoziate, di far precedere gli affidamenti dalla pubblicazione di un avviso per sollecitare la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti che vogliono essere invitati alla procedura di affidamento, comporta anche per queste procedure la necessità di prevedere termini che consentano di attuare i principi di trasparenza e parità di trattamento tra le imprese;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.