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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009

Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 35 - Atto di affidamento e stipula del contratto
1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro è affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.