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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009

Art. 22
- Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 34 - Consultazione degli operatori economici
1. L’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, è preceduto, salvo quanto previsto al comma 5, dalla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a:
a)quindici operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000,00 euro;
b)venti operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000,00 euro.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all’articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, il numero di operatori economici invitati alla consultazione, ai sensi del comma 1, nonché la previsione dell’eventuale sorteggio di cui al comma 6.
5. Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello stabilito dall’avviso, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
6. Il dirigente responsabile del contratto deve precisare altresì nell’avviso, nell’eventualità che le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero superiore a quello stabilito,
se procede a sorteggio per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato nell’avviso oppure se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.