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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009

Art. 21
- Modifiche dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. La lettera a.2) del comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituita dalla seguente:
a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere.
2. Il n.4) della lettera n) del comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008, è sostituito dal seguente:
n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del d.lgs. 81/2008.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008, è aggiunto il seguente:
2 bis. I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili, immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all’articolo 198, comma 1, del d.lgs. 163/2006, possono essere effettuati, con le modalità e i limiti massimi d’importo previsti dall’articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nell’ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la seguente sottocategoria:
a). BENI MOBILI REGIONALI SOTTOPOSTI A TUTELA
a.1) Manutenzione e restauro di beni mobili regionali di interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 42/2004.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.