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Regolamento 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 1 luglio 2009

Art. 13
- Inserimento dell’articolo 21 ter nel d.p.g.r. 30/R/2008
1. Dopo l’articolo 21 bis del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente:
Art 21 ter - Nomina dei collaudatori
1. Qualora, ai sensi della normativa statale, per l’effettuazione del collaudo e per la verifica di conformità, sia necessario procedere alla nomina di collaudatori tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di collaudo sono di norma conferiti a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, possono essere conferiti a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un collaudatore o un’apposita commissione formata da tre collaudatori.
4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei collaudatori.
5. Per la nomina dei collaudatori di lavori si applicano, in relazione ai requisiti dei collaudatori, le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto del collaudo;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni da collaudare;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione da collaudare.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati con il regolamento attuativo dell’articolo 92, commi 5 e 6, del d.lgs.163/2006 e attuativo dell’articolo 52 della legge.
8. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a forniture e servizi sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle prestazioni oggetto del collaudo. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessità delle prestazioni oggetto del collaudo e dell’eventuale necessità di collaudo in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.
9. Nell’ipotesi di carenza all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso sia necessario, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l’incarico di collaudatore a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l’incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso spettante al collaudatore o alla commissione di collaudo è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell’ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori sono quelli previsti per i dipendenti regionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.