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Regolamento 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l’articolo 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212;


Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza Commissione consiliare “Attività produttive” e dalla Quinta Commissione consiliare “Attività culturali e turismo” in data 23 aprile 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 466;


considerato quanto segue:


1. è necessario modificare il d.p.g.r. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l’erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;


2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione;


3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;


4. è necessario tener conto dell’ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche;


5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali;


6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l’attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilità nei percorsi di vita e lavoro;


7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all’acquisizione di unità di competenze o qualificazioni professionali;


8. è necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l’emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard;


9. è necessario prevedere che tutte le attività formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazione della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione;



si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Sistema regionale delle competenze
1. Nell' ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.
2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 43 - Certificazione dell'attività formativa
1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.
2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.
5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.
6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire l’attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui all’articolo 66 ter.
”.
Art. 3
Sostituzione della rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni in materia di sistema delle competenze
”.
Art. 4
- Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Capo I - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze
Sezione I - Principi generali
Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il SRC è basato su standard che costituiscono i riferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2. La Giunta regionale con propri atti provvede alla definizione dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.
3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure professionali dell’ottica di genere. L’eventuale uso nella descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità del testo.
Art. 66 bis - Articolazione degli standard
1. Gli standard di cui all’articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:
a) delle figure professionali;
b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;
c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Sezione II - Repertorio regionale delle figure professionali
Art. 66 ter - Repertorio regionale delle figure professionali
1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in termini di standard professionali degli attestati di qualifica professionale di cui all’articolo 66 duodecies.
4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sono determinate dalla Giunta regionale.
Art. 66 quater - Comitato tecnico
1. La Giunta regionale provvede all’istituzione ed all’aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitato tecnico.
2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale della direzione regionale competente ed è così composto :
a) un esperto designato dal direttore generale competente;
b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale permanente tripartita;
d) un esperto designato dalle università di Firenze, Pisa e Siena d’intesa tra loro;
e) un esperto designato dall’ Ufficio scolastico regionale;
f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali d’intesa fra loro;
g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari opportunità.
3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.
4. Il comitato determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.
Sezione III - Riconoscimento e certificazione delle competenze
Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso;
b) validazione delle competenze che consente alle persone di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali;
c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell’ambito di un percorso formativo attesta l’effettivo raggiungimento di tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato;
d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure professionali ovvero ad unità di competenze acquisite e verificabili.
2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo le competenze attinenti singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze o ad intere figure professionali comprese nel repertorio.
Art. 66 sexies - Descrizione delle competenze
1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto interessato presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di ottenerne il riconoscimento e la certificazione.
2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle competenze sono:
a) definizione consensuale tra l’interessato e l’operatore qualificato delle modalità di elaborazione degli atti di cui alle lettere b) e c);
b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato definito a livello nazionale;
c) individuazione, descrizione ed elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta regionale.
Art. 66 septies - Validazione delle competenze
1. La validazione delle competenze è effettuata dalle province su richiesta del soggetto interessato previa valutazione della documentazione presentata.
2. Sulla base dell’esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) il responsabile del processo di validazione.
3. A seguito della validazione il soggetto interessato può:
a)partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all’acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate;
b) sostenere l’esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.
Art. 66 octies - Dichiarazione degli apprendimenti
1. La dichiarazione degli apprendimenti è attivata dagli organismi formativi accreditati nell’ambito di :
a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi.
Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze
1. La certificazione delle competenze è effettuata dalle province, o dalla Regione nei casi di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno
una prova pratica di simulazione ed è finalizzata al rilascio dell’attestato di qualifica professionale o del certificato delle competenze.
2. L’esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all’articolo 66 decies.
3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione con riferimento:
a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;
b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
4. Il procedimento di certificazione delle competenze non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 66 decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
1. La commissione d’esame per la certificazione delle competenze è nominata dall’ente di cui all’ articolo 66 nonies, comma 1, ed è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dell’organismo di formazione, nei casi in cui la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d’esame al termine di un percorso formativo.
2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.
3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione.
4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all’ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.
5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
6. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Art. 66 undecies - Indennità per i componenti della commissione d’esame
1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unità di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo;
b) dall’amministrazione competente qualora l’esame sia sostenuto a seguito della procedura di
validazione delle competenze di cui all’articolo 66 septies.
Art. 66 duodecies - Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze
1. L’esito dell’esame per la certificazione delle competenze può essere di:
a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio di attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) idoneità alla certificazione di singole competenze con rilascio di certificato;
c) non idoneità.
2 Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1, lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European qualification framework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito web.
4. La modulistica relativa all’attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).
”.
Art. 5
- Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi
”.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 77 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 77 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 77 - Standard dei percorsi formativi
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
”.
Art. 7
- Inserimento degli articoli da 77 bis a 77 sexies nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l’articolo 77 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono inseriti i seguenti:
Art. 77 bis - Tipologie di percorsi formativi
1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
c) la durata minima dei percorsi;
d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
e) i livelli professionali degli operatori;
f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;
g) la quota di formazione a distanza;
h) le tipologie di qualifiche conseguibili.
Art. 77 ter - Obiettivi di apprendimento
1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse.
Art. 77 quater -Articolazione e attività dei percorsi
1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.
Art. 77 quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso
1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.
Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative
1. Il riconoscimento dell’attività formativa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali,
è effettuato dalle province.
2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, può essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002.
”.
Art. 8
- Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 del d.p.g.r. 47/R/2003 .
Art. 9
- Efficacia differita
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1 luglio 2009, ad eccezione dell’articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 , come inserito dal presente regolamento, che è immediatamente applicabile.
Art. 10
- Norma transitoria
1. Tutte le attività formative le cui domande di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione siano state presentate prima del termine di efficacia di cui all’articolo 9 si concludono secondo la normativa previgente.
2. Fino alla attivazione della procedura per la verifica delle credenziali professionali, di cui all’articolo 66 decies comma 4 del d.p.g.r 47/R/2003 come inserito dal presente regolamento, gli esperti di settore sono individuati rispettivamente dalle associazioni del settore interessato dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l.r. 32/2002.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.