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Regolamento 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 4
- Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Capo I - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze
Sezione I - Principi generali
Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il SRC è basato su standard che costituiscono i riferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2. La Giunta regionale con propri atti provvede alla definizione dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.
3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure professionali dell’ottica di genere. L’eventuale uso nella descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità del testo.
Art. 66 bis - Articolazione degli standard
1. Gli standard di cui all’articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:
a) delle figure professionali;
b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;
c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Sezione II - Repertorio regionale delle figure professionali
Art. 66 ter - Repertorio regionale delle figure professionali
1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in termini di standard professionali degli attestati di qualifica professionale di cui all’articolo 66 duodecies.
4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sono determinate dalla Giunta regionale.
Art. 66 quater - Comitato tecnico
1. La Giunta regionale provvede all’istituzione ed all’aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitato tecnico.
2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale della direzione regionale competente ed è così composto :
a) un esperto designato dal direttore generale competente;
b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale permanente tripartita;
d) un esperto designato dalle università di Firenze, Pisa e Siena d’intesa tra loro;
e) un esperto designato dall’ Ufficio scolastico regionale;
f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali d’intesa fra loro;
g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari opportunità.
3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.
4. Il comitato determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.
Sezione III - Riconoscimento e certificazione delle competenze
Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso;
b) validazione delle competenze che consente alle persone di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali;
c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell’ambito di un percorso formativo attesta l’effettivo raggiungimento di tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato;
d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure professionali ovvero ad unità di competenze acquisite e verificabili.
2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo le competenze attinenti singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze o ad intere figure professionali comprese nel repertorio.
Art. 66 sexies - Descrizione delle competenze
1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto interessato presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di ottenerne il riconoscimento e la certificazione.
2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle competenze sono:
a) definizione consensuale tra l’interessato e l’operatore qualificato delle modalità di elaborazione degli atti di cui alle lettere b) e c);
b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato definito a livello nazionale;
c) individuazione, descrizione ed elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta regionale.
Art. 66 septies - Validazione delle competenze
1. La validazione delle competenze è effettuata dalle province su richiesta del soggetto interessato previa valutazione della documentazione presentata.
2. Sulla base dell’esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) il responsabile del processo di validazione.
3. A seguito della validazione il soggetto interessato può:
a)partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all’acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate;
b) sostenere l’esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.
Art. 66 octies - Dichiarazione degli apprendimenti
1. La dichiarazione degli apprendimenti è attivata dagli organismi formativi accreditati nell’ambito di :
a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi.
Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze
1. La certificazione delle competenze è effettuata dalle province, o dalla Regione nei casi di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno
una prova pratica di simulazione ed è finalizzata al rilascio dell’attestato di qualifica professionale o del certificato delle competenze.
2. L’esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all’articolo 66 decies.
3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione con riferimento:
a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;
b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
4. Il procedimento di certificazione delle competenze non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 66 decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
1. La commissione d’esame per la certificazione delle competenze è nominata dall’ente di cui all’ articolo 66 nonies, comma 1, ed è composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dell’organismo di formazione, nei casi in cui la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d’esame al termine di un percorso formativo.
2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.
3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione.
4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all’ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.
5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
6. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Art. 66 undecies - Indennità per i componenti della commissione d’esame
1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unità di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo;
b) dall’amministrazione competente qualora l’esame sia sostenuto a seguito della procedura di
validazione delle competenze di cui all’articolo 66 septies.
Art. 66 duodecies - Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze
1. L’esito dell’esame per la certificazione delle competenze può essere di:
a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio di attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) idoneità alla certificazione di singole competenze con rilascio di certificato;
c) non idoneità.
2 Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1, lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European qualification framework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito web.
4. La modulistica relativa all’attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).
”.
Art. 10
- Norma transitoria
1. Tutte le attività formative le cui domande di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione siano state presentate prima del termine di efficacia di cui all’articolo 9 si concludono secondo la normativa previgente.
2. Fino alla attivazione della procedura per la verifica delle credenziali professionali, di cui all’articolo 66 decies comma 4 del d.p.g.r 47/R/2003 come inserito dal presente regolamento, gli esperti di settore sono individuati rispettivamente dalle associazioni del settore interessato dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l.r. 32/2002.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.