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Regolamento 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 43 - Certificazione dell'attività formativa
1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.
2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.
5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.
6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire l’attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui all’articolo 66 ter.
”.
Art. 8
- Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 del d.p.g.r. 47/R/2003 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.