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Regolamento 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Sistema regionale delle competenze
1. Nell' ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.
2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.