Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R
Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009
Art. 1
- (Soggetti beneficiari della garanzia)
1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, (10) e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;
b) professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche. (21)
1 bis. Possono altresì beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli Ordini e Collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana. (1)
1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana. (11)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.