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Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009

Art. 1
- (Soggetti beneficiari della garanzia)
1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, (10)

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 1.

e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;
b) professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche. (21)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R, art. 1.

1 bis. Possono altresì beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli Ordini e Collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana. (1)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, art. 1.

1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana. (11)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 5.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.