Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R
Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’art. 117 comma 3 della Costituzione ;
Visto l’art. 117 comma 6 della Costituzione ;
Visto l’art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Visto, in particolare, l’articolo 9 della medesima l.r. 73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti;
Visto il comma 2 del citato articolo 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici nonché nei prestiti, tra l’altro, per l’avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorità per gli studi interprofessionali;
Visto il comma 5 del medesimo articolo 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la disciplina delle “modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l’accesso delle donne al fondo”, “nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore”;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2009, n. 207 con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359;
Considerato quanto segue:
1. l’obbligo di attuare l’articolo 9 comma n. 5 della l.r. 73/2008 ;
2. la necessità conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall’art. 9 della l.r. 73/2008 ;
3. l’esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonché la natura, l’ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata;
4. la specifica necessità, stante il tenore del citato comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 , di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti di studio associati od intersettoriali;
5. la necessità generale di individuare l’ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d’onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici; sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale;
6. l’esigenza di stabilire le modalità di individuazione del gestore del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operatività al fondo;
7. l’esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di parte dei conferimenti a fini di corretta gestione;
8. la necessità di precisare individuare termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo per assicurare certezze ai soggetti beneficiari;
9. l’esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi, sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attività e della valutazione di impatto delle stesse, di apportare modifiche e/o integrazioni;
10. la conseguente necessità di demandare ad un decreto dirigenziale la precisazione degli aspetti applicativi per assicurare operatività e funzionalità al fondo;
11. l’esigenza, stante anche il citato termine di sessanta giorni di emanazione del regolamento, di assicurare una celere entrata in vigore del regolamento;
si approva il presente regolamento
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.