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Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009

Art. 7
- (Limite di intervento del fondo)
1. Il soggetto gestore delibera l’ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.
2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 5.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.