Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R
Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009
Art. 3
- (Individuazione e obblighi del soggetto gestore)
1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";
b) cura l’istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo;
c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall’atto di affidamento. (17)
3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:
a) di gravi e reiterate inadempienze all’osservanza del presente regolamento;
b) stabiliti dall’atto di affidamento.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:
a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento;
b) mancato invio delle informazioni richieste.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.