Menù di navigazione

Regolamento 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009

Art. 3
- (Individuazione e obblighi del soggetto gestore)
1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.
2. Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";
b) cura l’istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l’ammissione e la non ammissione al fondo;
c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall’atto di affidamento. (17)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, art. 3.

3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:
a) di gravi e reiterate inadempienze all’osservanza del presente regolamento;
b) stabiliti dall’atto di affidamento.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:
a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento;
b) mancato invio delle informazioni richieste.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 marzo 2018, n. 13/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.