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Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”) ed in particolare l’articolo 9;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29/01/2009;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 16/03/2009;


Visto il parere delle Commissioni consiliari III e V espresso nella seduta del 01/04/2009;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 20/03/2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009, n. 293;


considerato quanto segue:


1. per garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio della Regione e la qualità della promozione del territorio, si ritiene necessario precisare nel regolamento che i soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino a rispettare gli standards minimi di qualità;


2. la disciplina uniforme della gestione della strada da parte dei comitati è considerata una priorità per la realizzazione delle finalità della legge, è necessario pertanto introdurre l’adozione da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione;


3. al fine di garantire la trasparenza ed un più efficace controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per la elaborazione del regolamento di gestione;


4. l’immagine uniforme e coordinata di tutte le strade riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalità principali della legge, pertanto è necessario definire con apposito atto il logo-cornice e stabilire l’installazione della segnaletica lungo tutto il percorso;


si approva il presente regolamento

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).
Art. 2
- Standards minimi di qualità degli operatori economici
1. Gli operatori economici presenti nella zona geografica delle strade di cui all’articolo 2 della l.r. 10/2008 e che partecipano al comitato promotore, devono produrre secondo gli standards minimi di qualità previsti nel regolamento per la gestione della strada e, se esiste un disciplinare di produzione, operare nel rispetto di esso.
Art. 3
- Standards minimi di qualità dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) l.r. 10/2008
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) della l.r. 10/2008 presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse ambientali e culturali della strada.
Art. 4
- Standards minimi di qualità dell'attività degli enti locali
1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall'itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) svolgere un'attività di comunicazione e promozione della strada;
b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse ambientali e culturali della strada.
Art. 5
- Domanda di riconoscimento della strada (articolo 9, comma 2, lettere a) e b) l.r. 10/2008)
1. La domanda di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2008 è presentata, di norma, con modalità telematiche dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale che provvede al riconoscimento con proprio atto entro il termine di sessanta giorni.
2. Le modalità telematiche sono disciplinate con atto della Giunta regionale, in forma standardizzata ed interoperabile con il sistema informativo regionale.
3. Alla domanda è allegato un progetto organico ed integrato predisposto ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 10/2008 contenente:
a) una relazione che evidenzia le finalità turistiche, culturali ed economiche e le modalità di realizzazione delle stesse;
b) l’ individuazione:
1) dei luoghi della produzione e commercializzazione;
2) dei luoghi di formazione degli operatori e degli artisti;
3) delle botteghe di scuola artigiane;
4) dei musei e delle raccolte;
5) dei centri di documentazione e degli archivi storici della produzione;
6) dei luoghi di esposizione permanente o temporanea;
7) del sito o dei siti di estrazione e produzione delle materie prime.
4. Alla domanda è allegata inoltre la seguente documentazione:
a) una cartografia in scala non inferiore ad 1: 50.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente;
b) il regolamento per la gestione della strada di cui all'articolo 8;
c) una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2008;
d) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore e relativa dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta;
e) la bozza del logo della strada rispondente ai parametri previsti dalla Regione;
f) il nome della strada.
Art. 6
- Immagine coordinata delle strade (articolo 9, comma 2, lettera f) l.r. 10/2008)
1. L'immagine coordinata della strada si realizza mediante l'installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica.
2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, deve essere identificata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), e dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. Al fine di offrire un’immagine coordinata ed unitaria delle varie strade, il dirigente della competente struttura regionale definisce il logo-cornice, in armonia grafica con i loghi delle altre strade tematiche riconosciute dalla Regione.
Art. 7
- Tipologie e caratteristiche dell'attività di comunicazione
1. L'attività di comunicazione comprende tutte le azioni finalizzate a far conoscere i prodotti valorizzati dalla strada insieme alle risorse ambientali culturali e sociali del territorio della strada, anche attraverso la predisposizione di un centro espositivo e di un centro di documentazione e di informazione.
2. L'attività di comunicazione, in particolare, è finalizzata alla realizzazione e alla diffusione di materiale tecnico-informativo, sia cartaceo che telematico.
3. L'attività di comunicazione può essere svolta dal comitato di gestione oppure da organismi legalmente rappresentanti di associazioni di strade che perseguono lo scopo di promuovere e valorizzare l'insieme delle strade della Toscana ed il relativo territorio.
Art. 8
- Regolamento per la gestione della strada
1. Il comitato promotore adotta il regolamento per la gestione della strada. Il regolamento prevede:
a) la descrizione dei prodotti della strada;
b) le modalità di adesione e di esclusione;
c) la definizione degli standards minimi di qualità previsti dall’articolo 2;
d) l'impegno a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualità previsti agli articoli 2, 3 e 4;
e) l'obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti;
f) l'obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti;
g) le modalità di gestione degli spazi espositivi;
h) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.
Art. 9
- Modalità ed esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni necessarie per il riconoscimento della strada (articolo 9, comma 2, lettera c) l.r. 10/2008)
1. La Giunta regionale svolge la vigilanza ed il controllo sul comitato di gestione e sul rispetto da parte dello stesso delle condizioni per il riconoscimento della strada.
2. A tal fine il comitato di gestione invia alla competente struttura della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione programmatica sulle attività da svolgere nel corso dell'anno corredata dall'elenco dei componenti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. La relazione è, inoltre, corredata dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla composizione originaria o alla precedente relazione.
3. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
Art. 10
- Contenuti e modalità di presentazione della domanda per l’accesso dei contributi, rendicontazione, controlli e revoca (articolo 9, comma 2, lettere d) ed e) l.r. 10/2008)
1. Le domande di contributo di cui all’articolo 5 della l.r. 10/2008 sono presentate secondo le modalità previste dagli appositi bandi che disciplinano anche le modalità di rendicontazione.
2. Nei bandi sono specificati i casi e le modalità di revoca totale o parziale in conformità al presente regolamento ed alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).
3. Gli ulteriori benefici economici cui può accedere il comitato di gestione, nel rispetto dei requisiti richiesti, sono previsti dall’articolo 8 della l.r. 10/2008.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.