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Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009

Art. 9
- Modalità ed esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni necessarie per il riconoscimento della strada (articolo 9, comma 2, lettera c) l.r. 10/2008)
1. La Giunta regionale svolge la vigilanza ed il controllo sul comitato di gestione e sul rispetto da parte dello stesso delle condizioni per il riconoscimento della strada.
2. A tal fine il comitato di gestione invia alla competente struttura della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione programmatica sulle attività da svolgere nel corso dell'anno corredata dall'elenco dei componenti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. La relazione è, inoltre, corredata dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla composizione originaria o alla precedente relazione.
3. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.