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Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009

Art. 6
- Immagine coordinata delle strade (articolo 9, comma 2, lettera f) l.r. 10/2008)
1. L'immagine coordinata della strada si realizza mediante l'installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica.
2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, deve essere identificata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), e dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. Al fine di offrire un’immagine coordinata ed unitaria delle varie strade, il dirigente della competente struttura regionale definisce il logo-cornice, in armonia grafica con i loghi delle altre strade tematiche riconosciute dalla Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.