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Regolamento 22 aprile 2009, n. 18/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 29 aprile 2009

Art. 5
- Domanda di riconoscimento della strada (articolo 9, comma 2, lettere a) e b) l.r. 10/2008)
1. La domanda di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2008 è presentata, di norma, con modalità telematiche dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale che provvede al riconoscimento con proprio atto entro il termine di sessanta giorni.
2. Le modalità telematiche sono disciplinate con atto della Giunta regionale, in forma standardizzata ed interoperabile con il sistema informativo regionale.
3. Alla domanda è allegato un progetto organico ed integrato predisposto ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 10/2008 contenente:
a) una relazione che evidenzia le finalità turistiche, culturali ed economiche e le modalità di realizzazione delle stesse;
b) l’ individuazione:
1) dei luoghi della produzione e commercializzazione;
2) dei luoghi di formazione degli operatori e degli artisti;
3) delle botteghe di scuola artigiane;
4) dei musei e delle raccolte;
5) dei centri di documentazione e degli archivi storici della produzione;
6) dei luoghi di esposizione permanente o temporanea;
7) del sito o dei siti di estrazione e produzione delle materie prime.
4. Alla domanda è allegata inoltre la seguente documentazione:
a) una cartografia in scala non inferiore ad 1: 50.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente;
b) il regolamento per la gestione della strada di cui all'articolo 8;
c) una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2008;
d) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore e relativa dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta;
e) la bozza del logo della strada rispondente ai parametri previsti dalla Regione;
f) il nome della strada.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.